Sentenza n.278 - deposito 5 2012

Caccia - ambiente


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, nonché dell'art. 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, comma 1, che inserisce tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica i piccioni domestici inselvatichiti, contrasta con una norma statale interposta (l. 157/1992) con finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.



Decisione della Corte

Questione fondata

La sottrazione di determinate specie alla protezione specifica disposta dalla normativa statale è in contrasto con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la quale si riferisce all'«ambiente» in termini generali ed onnicomprensivi.



Contenuto della disposizione impugnata e motivo di censura

L'art. 2, comma 2, prevede per alcune specie periodi di caccia diversi e più ampi rispetto all'arco temporale massimo consentito.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il superamento da parte del legislatore regionale dei limiti di prelievo venatorio stabiliti dalla legge nazionale è in contrasto con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.



Contenuto della disposizione impugnata e motivo di censura

L'art. 2, comma 3, consente ed estende nelle zone frutti-vinicole l'esercizio della caccia ad alcune specie, diverge dalla norma statale per il calendario delle attività di caccia di alcune specie ed è derogatorio del principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il superamento da parte del legislatore regionale dei limiti posti a tutela dell'ambiente, nella parte in cui risulta meno rigorosa della disciplina statale è in contrasto con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.



Contenuto della disposizione impugnata e motivo di censura

L'art. 2, comma 5, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso, viola il precetto statale che prescrive l'assoluta alternatività di tali sistemi di caccia.



Decisione della Corte

Questione fondata

Fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare l'attività in una sola delle tre forme permesse, consistenti rispettivamente nella caccia vagante in zona Alpi, in quella da appostamento fisso e nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio secondo la programmazione di settore. Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. Queste disposizioni – concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica – stabiliscono, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale. Una disposizione regionale che collida con il principio cosiddetto della caccia di specializzazione è in contrasto con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.



Contenuto della disposizione impugnata e motivo di censura

L'art. 2, comma 11, prevede che l'assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della nutria al fine di contenere la propagazione della specie, affidando al Corpo forestale e agli agenti venatori la sua attuazione, senza subordinare tale attività alla valutazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, ex Istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS). Prevede quindi un sistema di controllo di propagazione della specie nutria non conforme al dettato normativo statale, omettendo la previa utilizzazione di metodi ecologici, nonché la sottoposizione di detta ipotesi di controllo alla valutazione tecnica dell'ISPRA.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina statale consente alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per quella delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche. Tuttavia tale controllo, esercitato selettivamente, può essere praticato di norma attraverso metodi ecologici, sentito l'ISPRA.

Solo nel caso in cui tale Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, conformemente al principio di gradualità, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, insieme ad una serie di altri soggetti abilitati da detta normativa statale interposta. Una legge regionale che collida con tale normativa è in contrasto con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema. 



Contenuto della disposizione impugnata e motivo di censura

L'art. 2, comma 15, prevede che l'associazione dei cacciatori istituisca un fondo di garanzia alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di permesso in misura percentuale rispetto alla tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.



Motivi di censura

La disposizione viola i vincoli posti al legislatore provinciale dallo statuto speciale, nonché la competenza esclusiva statale nella materia del sistema tributario.



Decisione della Corte

Estinzione del processo per rinuncia al ricorso



Contenuto della disposizione impugnata e motivo di censura

L'art. 7, comma 5, prevede che i provvedimenti di approvazione adottati per determinate opere o progetti (piani da approvare nonostante il parere negativo dell'esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica; oppure qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria) dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000. Tale disposizione risulta in contrasto con la normativa statale e con i vincoli comunitari, in quanto omette di prescrivere che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa e, per ciò stesso, siano soggetti a misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata «Natura 2000», devono essere comunicati alla Commissione europea per quel che concerne le misure di compensazione adottate.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disposizione è ispirata all'esigenza di eliminare la prescrizione, sulla quale sono cadute le censure di una precedente sentenza della Corte (151/2011).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, comma 1, della l.p. Bolzano 14/2011; l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2; l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, commi 3, 5 e 11; dichiara estinto il processo con riferimento all'art. 2, comma 15; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5.