Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, in materia di deroghe per i comuni montani)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 prevede che per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5000 abitanti, sia ammessa la deroga al regime d'incompatibilità, stabilito con legge regionale, della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell'attività funebre.
L'art. 2 stabilisce per i medesimi Comuni montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5000 abitanti, la possibilità di deroga al regime d'incompatibilità della gestione cimiteriale sia con l'attività funebre che con quelle marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, anch'esso fissato con criteri assoluti dalla norma regionale che viene sostituita.
Motivi di censura
L'abolizione delle incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre, da un lato, e la gestione del servizio obitoriale e cimiteriale, dall'altro, consente una commistione tra queste attività lesiva della concorrenza, ponendo in essere un'invasione della competenza statale esclusiva in materia, stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La presenza di una società di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere è suscettibile di determinare, a favore della stessa, una situazione di indebito vantaggio, consentendo un accesso privilegiato alla clientela costituita dai parenti dei defunti.
Analoghe considerazioni valgono per le imprese di onoranze funebri o esercenti attività commerciale marmorea e lapidea, nel contempo affidatarie della gestione delle aree cimiteriali.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Le norme in materia funeraria, sulle quali incidono quelle impugnate, sono state emanate dalla stessa Regione, la quale successivamente le ha in parte modificate attraverso l'introduzione di una possibilità di deroga per i piccoli Comuni classificati montani.
Le norme regionali in questione sono ascrivibili alla potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali e solo in via marginale ed indiretta interferiscono con il tema della concorrenza.
Le deroghe introdotte con le impugnate disposizioni non costituiscono infatti un privilegio per gli operatori che agiscono nei territori esonerati dalle incompatibilità, bensì un intervento legislativo finalizzato a disciplinare in modo non irragionevole situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza di più operatori commerciali qualificati.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l.r. Veneto 21/2011.