Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania sull'art. 52, comma 62, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 52, comma 62, della l. 448/2001 abroga il comma 82 dell'art. 145 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista costituite in conformità alla deliberazione CIPE 21 marzo 1997.
Motivi del ricorso
Violazione degli articoli 3, 117, 118 della Costituzione in quanto la disposizione incide nelle materie relative allo sviluppo economico del territorio, riservato alla competenza regionale.
Decisione della Corte
La censurata norma abrogante non verte in materia di sviluppo economico del territorio, ma di regime di elettorato passivo nelle elezioni amministrative, quindi di ambito di legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, che l'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione attribuisce alla competenza statale esclusiva. Ricorda che il nuovo testo dell'art. 117 ha confermato il precedente sistema nel quale le Regioni ordinarie, a differenza di quelle a statuto speciale, non avevano alcuna competenza in materia di ordinamento degli enti locali appartenenti al rispettivo territorio. Nella materia ordinamento degli enti locali è senz'altro compresa la legislazione elettorale, che comprende la configurazione degli organi di governo degli enti locali, il rapporto tra gli stessi, le modalità di formazione degli organi e anche le modalità di formazione degli organi rappresentativi (sentenza 48/2003). Ricorda che un capo del decreto legislativo sull'ordinamento degli enti locali è appunto dedicato alle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi di governo degli enti locali. Spetta allo Stato la disciplina relativa ai casi incompatibilità nelle elezioni degli organi locali.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.