Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale) promosso dal Consiglio di Stato
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede che le assegnazioni di fondi in favore dei consorzi di bonifica non sono soggette a esecuzione forzata, purché vengano specificatamente destinate a determinati fini. Tali disposizioni si applicano anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della legge.
Motivi di censura
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto limita la responsabilità patrimoniale dei consorzi di bonifica e sottrae alcune somme alla garanzia patrimoniale per obbligazioni, operando in una materia riservata alla disciplina civilistica e processuale statale.
Contrasta inoltre con l'art. 41 Cost., poiché incide sull'affidamento del contraente e rimette l'adempimento dell'obbligazione alla sola volontà del debitore, con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., in quanto priva i creditori del diritto all'azione esecutiva e del diritto alla difesa, e con l'art. 3 Cost., perché introduce l'eccezionale figura di enti pubblici a responsabilità patrimoniale “protetta”, in violazione del principio di eguaglianza, rispetto agli altri enti pubblici infraregionali e agli omologhi enti di altre Regioni, nonché ai creditori.
Si pone infine in contrasto con gli artt. 3 e 97, primo e secondo comma, Cost., poiché limita la capacità d'agire dell'ente e la responsabilità dei suoi amministratori.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione.
La disposizione regionale introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale, incidendo su una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Puglia 23/2003.