Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 9, comma 1, stabilisce che la disposizione che prevede che, a partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia.
L'art. 10, comma 1, stabilisce che la disposizione che prevede che, a partire dal 1° gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009 non si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere su risorse del bilancio vincolato.
L'art. 11, comma 1, stabilisce che la disposizione che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009 non si applica alle missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, a quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile nonché alle missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali e che il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Motivi di censura
Le disposizioni censurate violano l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrastano con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dalla normativa statale (art. 6, comma 7, d.l. 78/2010), che esclude dalla riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza solamente le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale, pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione delle percentuali indicate.
Le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli assessori regionali, del Presidente, dei vice Presidenti e dei consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari, sia corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, precisato in legge, nonché un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto.
Motivi di censura
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile, ponendosi in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 165/2001.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato rinuncia all'impugnazione e la Regione Puglia ha accettato la rinuncia.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13 esclude dal limite di spesa stabilito per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e per le collaborazioni coordinate e continuative (pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009) i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.
Motivi di censura
La disposizione lede l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (il d.l. 78/2010 non consente deroghe al limite di spesa).
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regionale si pone in diretto contrasto il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica sancito dal d.l. 78/2010.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della l.r. Puglia 1/2011; dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali; dichiara l'illegittimità dell'art. 13, comma 1, secondo periodo.
Dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della l.r. 1/2011.