Sentenza n.260 - deposito 19 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate modificano la normativa regionale prevedendo l'accreditamento ex lege provvisorio, fino a una determinata data, delle strutture socio-sanitarie già provvisoriamente autorizzate che erogano determinate prestazioni sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo”, aventi determinati requisiti.



Motivi di censura

Le disposizioni impugnate, prescindendo dall'accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione delle strutture, richiesto dalla legislazione statale per il passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale, si pongono in conflitto con i principi generali stabiliti in materia di tutela della salute, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Interferiscono inoltre con il mandato del Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario per la Regione Abruzzo e, conseguentemente, violano l'art. 120, secondo comma, della Costituzione; interferiscono anche con i vincoli posti dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Abruzzo, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 



Decisione della Corte

Questioni non fondate

La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private è ricompresa nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali fissati dalle norme statali.

Per verificare l'osservanza da parte della legislazione regionale di tali principi fondamentali, occorre distinguere gli aspetti che attengono all'“autorizzazione”, prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l'“accreditamento” delle strutture autorizzate.

La legislazione statale stabilisce un passaggio graduale dal sistema precedente (convenzionale, basato sul pagamento dei fattori produttivi) a quello nuovo (basato sul pagamento delle prestazioni, previo accreditamento delle strutture).

Prevede infatti un “accreditamento temporaneo” per le strutture precedentemente convenzionate che hanno accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché un “accreditamento provvisorio” per le strutture nuove, o per attività nuove in strutture accreditate per altre attività, in attesa della verifica del volume di attività e della qualità delle prestazioni.

Le disposizioni impugnate si limitano a prorogare fino al 31 dicembre 2012 – termine che coincide con quello previsto dalla legislazione statale per il passaggio dall'accreditamento provvisorio al definitivo per le strutture non ospedaliere e non ambulatoriali – il temporaneo accreditamento già concesso con precedenti delibere della Giunta regionale a particolari strutture sanitarie autorizzate, e precisamente a quelle inserite in “Progetti obiettivo” già approvati.

Non configurano, pertanto, una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis. Ne consegue che la legge regionale non ha violato i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di accreditamento. Le disposizioni impugnate non interferiscono neanche con il contenuto del mandato del Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario e non incidono sul Piano di rientro dal disavanzo sanitario.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. Molise 3/2011.