Sentenza n.256 - deposito 19 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 22, 26, comma 4, 27, 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 27 attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile il potere di imporre, nei confronti del personale della struttura medesima, lo svolgimento di prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, in presenza di particolari esigenze, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, previa intesa con le organizzazioni sindacali.



Motivi di censura

La disposizione deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione censurata, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 31, comma 1, lettera d), intende promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie, tra le altre, a favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona.



Motivi di censura

La disposizione, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., incide sulla destinazione e l'organizzazione del porto di Ancona, imponendo la liberazione di taluni spazi adibiti a centro di raccolta e smistamento delle merci e a retroporto, per «sviarli» verso l'interporto di Jesi, attribuendo alla Regione le azioni, anche amministrative, per conseguire detto «sviamento» e, di conseguenza, incidendo sulle competenze spettanti all'autorità portuale di Ancona.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La norma impugnata ha un contenuto meramente programmatico e non introduce nessuna disciplina sostanziale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 della l.r. Marche 20/2011, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, lettera d), inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, estinto per rinunzia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4.