Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede che, in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale 354/2010, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della sentenza stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Motivi di censura
La quasi totalità dei funzionari regionali interessati dalla sent. 354/2010 continua ad essere adibita alle mansioni superiori, ottenute senza pubblico concorso, in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della pronuncia. La disposizione viola quindi l'art. 136 Cost., in quanto ottiene il risultato di annullare gli effetti del giudicato costituzionale e i principi di imparzialità e di buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.).
Lasciando inalterata l'attribuzione delle qualifiche illegittimamente perseguite, anziché procedere ad indire un concorso pubblico aperto, la normativa interferisce con la funzione giurisdizionale, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Successivamente alla presentazione del ricorso, la disposizione è stata abrogata dall'art. 25 della l.r. 18/2012. Tuttavia non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la disposizione impugnata introduceva una misura di efficacia immediata rimasta in vigore fino alla sua abrogazione.
Prolungando nel tempo gli effetti delle disposizioni già dichiarate incostituzionali, la disposizione viola l'art. 136 della Costituzione: il giudicato costituzionale è infatti violato anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti ad una norma già ritenuta lesiva della Costituzione.
La norma censurata assume solo nominalmente carattere provvisorio, in quanto non è previsto alcun termine per lo svolgimento delle procedure in essa previste e viola l'art. 97 Cost. in quanto consente ai dipendenti regionali di esercitare le mansioni proprie delle qualifiche cui hanno avuto accesso a seguito di procedure interamente riservate a personale interno.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Puglia 28/2011.