Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata regola l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime domiciliare stabilendo che gli accordi contrattuali sono conclusi di preferenza con presidi presenti nel territorio dell'ASL e, qualora il fabbisogno non possa essere così soddisfatto, con strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali.
Motivi di censura
Il ricorrente lamenta la violazione:
- degli artt. 24 e 113, Cost., del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del principio del legittimo affidamento, in quanto la norma (legge-provvedimento), riproducendo in un testo di legge il contenuto di atti amministrativi già annullati in primo grado dal medesimo TAR, vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale;
- dell'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e del principio del legittimo affidamento;
- dell'art. 32 Cost., sotto il profilo del diritto alla libera scelta della struttura sanitaria, pur nel necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti. Per analoghe ragioni, violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di “tutela della salute”, che riconosce il diritto di libera scelta del luogo di cura sull'intero territorio nazionale, sebbene non in termini assoluti;
- dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi di “coordinamento della finanza pubblica”, in relazione alle tariffe più convenienti praticate in Basilicata rispetto a quelle vigenti in Puglia;
- del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (tra cui quello sui diritti delle persone con disabilità) sancito dall'art.117, primo comma, Cost., in quanto la libertà di scelta della cura viene compromessa solo per i pazienti che necessitano di prestazioni riabilitative a domicilio e non per coloro che sono in grado di ottenerle in ambulatorio.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione impugnata preclude alle ASL della Regione Puglia la possibilità di stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio regionale relativamente all'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia.
La specificazione in base alla quale i direttori generali delle ASL pugliesi sono abilitati a stipulare accordi con le sole strutture sanitarie ubicate in ambito territoriale regionale appare irragionevole, inutilmente restrittiva della libertà di cura (art. 32 Cost.) e discriminatoria, e rende la disposizione costituzionalmente illegittima.
Non emergono ragioni di rilievo costituzionale, quale un'efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario, che giustifichino la restrizione del diritto alla libertà di scelta del luogo di cura, protetto dall'art. 32 della Costituzione.
L'art. 3 Cost. risulta violato sia sotto il profilo della ragionevolezza, per la rigidità del divieto contenuto nella normativa impugnata, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto il divieto, riguardando le sole prestazioni di riabilitazione da erogare a domicilio, incide sulla libertà di scelta della cura delle sole persone disabili, quali destinatarie di terapie riabilitative domiciliari.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, della l.r. Puglia 26/2006, come sostituito dall'articolo 8 della l.r. 4/2010, limitatamente alla parola “regionali”.