Sentenza n.231 - deposito 12 2012


Giudizio principale di legittimità dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata prevede per i farmacisti che gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, il diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.



Motivi di censura

La disposizione, e i commi successivi in quanto ad esso collegati e dipendenti, contrasta con:

- l'art. 97, ultimo comma, Cost., per violazione del principio del pubblico concorso, teso a garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico sull'intero territorio nazionale e ad assicurare la parità di trattamento tra i farmacisti nel conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione;

- l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, che deve essere ricondotta al titolo di competenza concorrente tutela della salute, in quanto la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. 



Decisione della Corte

Questione non fondata

La materia della organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute, mentre la regola del concorso, quale principio fondamentale aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, risponde all'esigenza di garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico sull'intero territorio nazionale.

In presenza di situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico (quale il buon andamento dell'amministrazione), il principio del concorso pubblico è suscettibile di deroga. La stessa normativa statale riconosce e salvaguarda la competenza regionale in ordine alla regolamentazione del concorso in considerazione di specifiche e concrete necessità contingenti, prevedendo deroghe per casi determinati ed in via meramente transitoria (art. 48, comma 29, d.l. 269/2003).

La normativa impugnata non configura una deroga permanente al principio di concorsualità in quanto si caratterizza per la eccezionalità, la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria e l'individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto all'esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Calabria 30/2011.