Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), sia nel testo originario sia in quello sostituito ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)”
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 11, comma 1 (testo originario), stabilisce che il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia (Autorità d'ambito territoriale ottimale) è trasferito all'Autorità idrica pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche.
Motivi di censura
La disposizione si pone in contrasto con:
- l'art. 3 Cost., perché consente irragionevolmente al solo personale assunto a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia di essere inquadrato nei ruoli della Autorità idrica pugliese (dotata di personalità giuridica di diritto pubblico);
- l'art. 51 Cost., perché privilegia il personale già in servizio presso l'ATO Puglia rispetto ad altri possibili aspiranti all'assunzione presso l'Autorità idrica pugliese;
- l'art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato contrasta con la regola dell'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico;
- l'art. 117, terzo comma, Cost., perché la normativa statale, con disposizione costituente un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti (art. 17, commi da 10 a 13, d.l. 78/2009).
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Dopo la proposizione del ricorso, la disposizione è stata abrogata e sostituita dall'art. 3, comma 1, della l.r. 27/2011, a sua volta impugnato. Il testo originario non risulta applicato durante il periodo della sua vigenza, viene quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11, comma 1, come sostituito dall'art. 3 comma 1, della l.r. 27/2011, prevede che il personale dipendente già assunto con le procedure di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 ovvero ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della l. 244/2007 e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001.
Motivi di censura
La disposizione richiama una normativa statale (art. 3, commi 90 e 94, della l. 244/2007) che riguarda solo le amministrazioni regionali e locali e non anche il personale del disciolto ATO e contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto prevede procedimenti irragionevolmente differenziati per l'accesso alla pubblica amministrazione, senza garantire a tutti i potenziali aspiranti il diritto di partecipare in condizioni di uguaglianza alla selezione concorsuale; contrasta anche con il principio del libero accesso ai pubblici uffici e con il principio che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'ATO Puglia, ente dotato di personalità giuridica con natura di consorzio obbligatorio di enti locali, rientra tra gli enti locali per i quali è prevista, in caso di trasferimento o conferimento delle attività svolte ad altri soggetti, pubblici o privati, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti (art. 31 del d.lgs. 165/2001).
Risulta quindi legittimo l'automatico trasferimento all'Autorità idrica pugliese del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia. Il personale dell'ATO Puglia conserva il proprio rapporto di lavoro con i correlativi diritti anche presso l'Autorità idrica pugliese, senza acquisire alcun ulteriore vantaggio in termini di stabilità del posto di lavoro.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, comma 1, della l.r. Puglia 9/2011; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della l.r. 9/2011, come sostituito dall'art. 3 della l.r. 27/2011.