Sentenza n.225 - deposito 11 2012


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3, comma 3, dispone che per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo, nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'art. 97 della l.r. 18/1999 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).

L'art. 4, comma 1, dispone che una serie di interventi edilizi, tra i quali le opere o le modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume specificati dalla normativa statale, sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguiti in aree vincolate indicate e realizzate in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo.



Motivi di censura

Le disposizioni regionali consentono di sanare tipologie di abusi edilizi non contemplate dalla disciplina statale di principio.

L'art. 3, comma 3, rende condonabili gli interventi in area vincolata, quando il vincolo abbia carattere meramente relativo (ossia non comporti una previsione di inedificabilità assoluta).

L'art. 4, comma 1, con l'espressione “ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo”, amplia il dettato dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269/2003 e produce l'effetto di ammettere a sanatoria opere abusive che non sono sanabili sulla base della normativa statale di principio, eccedendo dai limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale con carattere di inderogabilità.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 26 del d.l. 269/2003 individua tassativamente le fattispecie sanabili sulla base della nuova legge sul condono e l'art. 27 enuclea quelle non sanabili (la lettera d) vieta espressamente la sanatoria di abusi realizzati su aree vincolate antecedentemente all'esecuzione delle opere, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio o dalle norme e prescrizioni in materia urbanistica).

Le disposizioni impugnate, circoscrivendo le fattispecie di insanabilità ai soli vincoli idrogeologici di natura assoluta (l'art. 3, comma 3, attraverso un'applicazione riduttiva all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003) o estendendo la sanabilità alle opere realizzate successivamente all'apposizione del vincolo (art. 4, comma 1), esorbitano dalla competenza regionale attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost., violando i limiti fissati dalla normativa statale di principio.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, quest'ultimo limitatamente alle parole “ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo”, della l.r. Liguria 5/2004.