Sentenza n.376 - deposito 30 2003

Coordinamento finanza pubblica e tutela del risparmio


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002) promosso dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 41 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali, anche associativi, e dei loro consorzi, nonché delle Regioni; che tali enti comunicano periodicamente al Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria, che il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto dello stesso Ministero da emanare sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni autonomie locali, con il quale sono anche approvate le norme sull'ammortamento del debito e l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti. Il comma 2 stabilisce che gli enti del comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito; che gli enti possono provvedere, in presenza di determinate condizioni, alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996.


Motivi del ricorso


In relazione al comma 1: lesione della competenza legislativa regionale, secondo alcune residuale o, in subordine, concorrente, in materia di finanza delle Regioni, dato il carattere di dettaglio delle disposizioni; violazione dell'art. 117, sesto comma, per l'attribuzione al Ministro della potestà regolamentare in una materia non riservata alla competenza esclusiva statale; illegittimità della attribuzione al Ministro di una potestà di coordinamento innominato; violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 e del principio di leale collaborazione per il ruolo marginale attribuito alla Conferenza unificata. In relazione al comma 2, la sola Regione Toscana censura la previsione di non consentire la rinegoziazione dei mutui contratti prima del 31 dicembre 1996, ritenuta irragionevole e lesiva dell'art. 119 Costituzione.


Decisione della Corte


La disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra principalmente nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. Il coordinamento finanziario può richiedere anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione dati e di controllo. Non può ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità di prevedere e disciplinare tali poteri, anche in forza dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Questi poteri di coordinamento possono essere attribuiti ad organi centrali e sono connessi, per l'oggetto, con la competenza statale in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), che riguarda in particolare la disciplina di forme e modi in cui i soggetti possono ottenere risorse finanziarie derivanti da emissione di titoli o contrazione di debiti. Il potere di coordinamento attribuito al Ministero si riferisce alla adozione delle misure tecniche necessarie per assicurare che l'accesso al mercato da parte degli enti territoriali, comprese le Regioni, avvenga con modalità idonee a contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare l'andamento della finanza pubblica. Il potere regolamentare del Ministro si riferisce solo ai poteri rientranti nella competenza statale. La trasmissione periodica di dati al Ministero è espressione di un coordinamento meramente informativo e non pregiudica l'autonomia degli enti stessi. Il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto costituisce garanzia procedimentale atta a contrastare l'eventuale assunzione, da parte del decreto medesimo, di contenuti lesivi dell'autonomia garantita agli enti territoriali.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate le questioni.