Sentenza n.214 - deposito 30 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5, 4, comma 3, 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico) e degli articoli da 1 a 4 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 35/2011 dispone il riconoscimento della “Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d'Eccellenza” quale ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma 1); stabilisce che la Fondazione è parte del sistema sanitario regionale (comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare l'integrazione tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro (comma 3) e ne dispone il provvisorio accreditamento (comma 5).

L'art. 4 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare direttive per la definizione delle piante organiche e l'attribuzione del personale (comma 3).

L'art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione.

L'art. 9 prevede che il personale della Fondazione, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, svolga la propria attività stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (comma 1). 


Motivi del ricorso


Il Commissario ad acta nominato per l'osservanza del piano di rientro dal deficit sanitario è stato in particolare incaricato di disporre il riassetto delle rete ospedaliera regionale, sospendendo l'apertura di nuove strutture sanitarie.

L'art. 1, nella previsione di un'iniziativa di spesa quale il riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico, interferisce nelle attribuzioni del commissario ad acta e contravviene a quanto previsto dal Piano di rientro dal deficit, in violazione dell'art. 120, secondo comma, e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 4, comma 3, lede l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nell'attribuire alla Giunta il compito di emanare direttive per la definizione delle piante organiche e l'attribuzione del personale, non prevede l'osservanza dei vincoli del Piano.

L'art. 5 lede l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, nell'indicare le fonti di finanziamento della Fondazione, non quantifica la spesa e non indica i mezzi per farvi fronte.

L'art. 9, comma 1, viola l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non quantifica la spesa collegata alla procedura concorsuale e alle conseguenti assunzioni, e non indica la relativa copertura. Consentendo al personale della Fondazione di accedere al pubblico impiego senza concorso, la disposizione viola inoltre il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 Cost.) e, sotto diversi profili, l'art. 117 Cost.



Contenuto della disposizione impugnata

La legge 50/2011 introduce modifiche alla l.r. 35/2011:

- l'art. 1 aggiunge il comma 1-bis all'art. 1 e stabilisce che il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico ha effetto dalla data di cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche;

- l'art. 2 inserisce il comma 3-bis all'art. 3 e aggiunge che il Presidente della Giunta provvederà alla cancellazione nel rispetto di quanto previsto dal punto 4) delle proposte tecniche per l'integrazione e la modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria;

- l'art. 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 9 e autorizza la Fondazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale e ad assumere i vincitori nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate;

- l'art. 4 posticipa l'abrogazione delle legge regionale e delle deliberazioni di Giunta istitutive della Fondazione alla data di trasformazione della stessa in ente di diritto pubblico.



Motivi di censura

Le disposizioni modificate si espongono alle medesime censure di illegittimità costituzionale mosse avverso le norme originarie della l.r. 35/2011. In particolare, gli articoli 1 e 2 sono sottoposti alle medesime censure dall'art. 1 della l.r. 35/2011; l'art. 3 alle medesime censure relative all'art.9, comma 1; l'art. 4 lede l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto subordina l'abrogazione di una norma ad un evento (trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto pubblico) la cui previsione è incostituzionale.



Decisione della Corte

Questioni fondate

Sia l'art. 5 della l.r. 35/2011, sia l'art. 9, comma 1, della l.r. 35 del 2011 (il cui ricorso è trasferito al testo sostituito dall'art. 3 della l.r. 50/2011) generano spesa pubblica, annoverando tra le fonti di finanziamento della Fondazione, sia “finanziamenti pubblici” sia “finanziamenti straordinari regionali” (art. 5 della l.r. 35/2011).

Entrambe le leggi regionali implicano una nuova o maggiore spesa, che non viene quantificata e neanche trova idonea copertura, in contrasto con l'obbligo costituzionale secondo il quale anche le leggi regionali devono indicare i mezzi per far fronte alle spese che esse introducono; spese che devono essere quantificate secondo una stima effettuata “in modo credibile”.

Spetta infatti alla legge di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano attuazione, determinare la misura e la copertura dell'impegno finanziario richiesto.

Omettendo di provvedere in tal senso le disposizioni violano l'art. 81, quarto comma, Cost.[1],  e, in via consequenziale, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle l.r. 35/2011 e 50/2011.

[1] Con riferimento alla violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la Corte precisa che lo scrutinio deve basarsi sul testo vigente dell'art. 81 Cost., poiché la revisione introdotta con la l. cost. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della l.r. 50/2011, della l.r. Calabria 35/2011; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle ll.rr. 35/2011 e 50/2011.