Sentenza n.213 - deposito 30 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 15/1991 e prevede per il personale regionale e per quello in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie particolari, il mantenimento del trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento; attribuisce inoltre ai responsabili delle segreterie  un trattamento non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3.


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 97 Cost. (principio di buon andamento della pubblica amministrazione), in quanto la disposizione introduce un beneficio economico per una determinata categoria di personale, in violazione della riserva spettante alla contrattazione collettiva, dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e dell'art. 3 Cost., in quanto attribuisce un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale, a parità di funzioni rispetto ad altro non rientrante tra i destinatari della previsione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione incide sia nella materia degli inquadramenti del personale, riservata alla contrattazione collettiva dell'art. 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 165/2001, sia sull'assetto del trattamento economico e giuridico di dipendenti pubblici e sulla disciplina dell'attribuzione di mansioni superiori, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 165/2011, secondo cui tali materie possono essere regolate in modo difforme soltanto dai contratti collettivi, per obiettive esigenze di servizio e nei rigorosi limiti ivi stabiliti.

Regolando istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la disposizione lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2011 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.



 Motivi di censura

La disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non contiene alcun riferimento al rispetto dei vincoli generali di contenimento della spesa in materia d'impiego pubblico imposti dai commi 1 e 21 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, e gli artt. artt. 3 e 97 Cost. (principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento), in quanto l'attribuzione retroattiva di un beneficio economico risulta discriminatoria e rimessa alla verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento dell'entrata in vigore della legge.



Decisione della Corte

Questione fondata

La caducazione dell'art. 1 si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3. La questione di legittimità riguardante l'art. 3 è comunque fondata anche in sé considerata. Esso viola infatti l'art. 3 Cost., in quanto non sussiste alcun motivo che giustifichi la retrodatazione del beneficio del trattamento giuridico ed economico della categoria D3 a favore dei titolari degli incarichi di responsabile di segreteria particolare svolti a partire dal 1° gennaio 2011.


Decisione della Corte


 



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della l.r. Molise 17/2011.