Sentenza n.211 - deposito 30 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 13 sostituisce l'art. 30, comma 2, della l.r. 33/2010, prevedendo che gli enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate.


Motivi del ricorso


Contrasto con l'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in base al quale le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità.

La norma, derogando al ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità, si pone in contrasto con il d.lgs. 165/2001 e viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti del diritto privato regolabili dal codice civile.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La questione è basata su una erronea interpretazione della disposizione regionale, che prescrive il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità disciplinate dal d.lgs. 165/2001, in quanto stabilisce che il ricorso agli altri meccanismi di reclutamento deve avvenire “nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente”, espressione riferita alle procedure di mobilità – obbligatorie – previste dalla normativa statale.



 Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 31, ripristinando l'art. 12 della l.r. 16/2002 reintroduce, per il Presidente della Commissione dei lucani all'estero, una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato ai consiglieri regionali medesimi per le missioni svolte all'estero o in Italia. Analogamente, sempre per il Presidente ed i membri della Commissione, ripristina il rimborso delle spese di viaggio.

L'art. 32, modificando il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 16/2002, stabilisce che ai componenti della Commissione regionale dei lucani nel mondo che siano anche consiglieri regionali compete, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia e all'estero, il rimborso spese e il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali, mentre ai componenti della Commissione non consiglieri regionali compete il rimborso spese e il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.

L'art. 34, comma 5, modificando l'art. 19, comma 2, della l.r. 21/1996, prevede che al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i consiglieri regionali.



 Motivi di censura

L'art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 prevede, quale principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. La norma regionale, contrastando con tale principio, viola la competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.



 Decisione della Corte

Questioni fondate

Le disposizioni contrastano con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica di cui all'art. 6 del d.l. 78/2010, in quanto, anziché imporre dei tagli, comportano un incremento di spesa.

La disposizione statale rappresenta un limite complessivo, al punto che ciascuna Regione deve darne attuazione, nelle varie leggi di spesa in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale.

Le norme regionali censurate si pongono in contrasto anche con l'art. 6, comma 2, (non richiamato dal ricorrente), in base al quale la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

L'art. 6, commi 2 e 3, costituisce espressione di un unico principio fondamentale che persegue il contenimento della spesa di funzionamento degli enti pubblici regionali.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 39 stabilisce che, ai sensi della l.r. 60/2000, si può procedere alla stabilizzazione senza concorso di lavoratori socialmente utili, esclusi da tale beneficio in forza di una precedente delibera di Giunta.



Motivi di censura

La norma, intervenendo in materia di coordinamento della finanza pubblica, si pone in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale (art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009), che vieta le stabilizzazioni ancorché programmate e, considerando il notevole lasso di tempo intercorso dalla precedente stabilizzazione, anche con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione regionale attua una stabilizzazione in contrasto con quanto affermato dal d.l. 78/2009 (che prevede specifiche limitazioni all'effettuazione di assunzioni senza concorso), ledendo i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Tale stabilizzazione, realizzando per taluni lavoratori una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale, esclude o riduce irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno e viola il principio del pubblico concorso e quello di buona amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione (vedi anche sentenze 108/2011 e 127/2011).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della l.r. Basilicata 17/2011; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della l.r. medesima.