Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione, in particolare al terzo e al quarto periodo, prevede l'obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori.
Motivi del ricorso
La disposizione è censurata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto viola il d.p.r. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che attribuisce, con disposizione avente carattere di principio fondamentale, al Ministro per le infrastrutture e i trasporti di concedere, all'esito di apposita istruttoria, deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche (art. 88 d.p.r. 380/2001). Le norme tecniche impongono, in presenza di variazioni che comportino incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento, di procedere alla preventiva valutazione della sicurezza (d.m. 14 gennaio 2008).
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa regionale impugnata rientra nella materia della protezione civile, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 88 del d.p.r. 380/2001, che costituisce espressione di un principio fondamentale ed è come tale vincolante per le Regioni, detta una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica valida per tutto il territorio nazionale. Le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008, tra cui il punto relativo alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, non sono derogabili da parte delle Regioni.
La disposizione impugnata, derogando all'obbligo previsto dalla normativa statale, si pone in contrasto con il principio fondamentale della normativa richiamata. L'illegittimità costituzionale si estende in via consequenziale al primo e al secondo periodo del medesimo comma.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della l.r. Molise 25/2011.