Sentenza n.198 - deposito 20 2012


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012)[1]



 









[1] Ricorsi promossi dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni Campania, Lombardia, Calabria, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione Veneto.





 


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 14 detta misure riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri. In particolare, al comma 1:

-  fissa un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, e prevede che la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso (lett. a e b);

-  fissa un tetto all'ammontare degli emolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari (lett. c);

-  prevede che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio e che il trattamento previdenziale sia di tipo contributivo (lett. d ed f);

-  prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, esso operi in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (lett. e).


Motivi del ricorso


Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ordinarie possono essere distinte in tre gruppi di censure, relative:

- agli organi di governo regionali e al loro funzionamento (lett. a, b, c, d ed f): in riferimento agli artt. 117 commi secondo, terzo e quarto, 119, 122 e 123 della Costituzione;

- alla previsione che la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata da ciascuna regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso (secondo periodo delle lett. a e b);

- all'istituzione del Collegio dei revisori dei conti (lett. e), in riferimento agli artt. 100, 103, 117, commi terzo e sesto, e 121 della Costituzione.


Decisione della Corte


Questioni non fondate

In relazione al primo gruppo di censure relativo agli organi di governo regionali e al loro funzionamento, la disposizione detta parametri diretti esplicitamente al “conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica”, indicando i limiti complessivi e i precetti di portata generale per il contenimento della spesa, lasciando alle Regioni un autonomo margine di scelta.

Trattandosi di norme relative alla struttura organizzativa delle Regioni, la disposizione è riconducibile agli articoli 121 (organi regionali e loro funzioni) e 123 Cost. (forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento demandata agli statuti in armonia con la Costituzione).

La disposizione inoltre, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri e degli assessori, mira a garantire il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, di cui agli artt. 48 (norme relative al rapporto elettori-eletti per i consiglieri) e 51  Cost. (modalità di accesso ai pubblici uffici per gli assessori), che costituiscono espressione del più generale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Nelle elezioni di secondo grado - quando l'elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza - si conforma al principio di eguaglianza la norma che tiene conto del numero di elettori che conferirono all'eletto il proprio voto. Principio analogo vale per gli assessori, sia perché, in base all'art. 123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” devono essere in armonia con la Costituzione, sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle condizioni di eguaglianza l'accesso non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici non elettivi.

Nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica dunque, la disposizione stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati.

In relazione al secondo gruppo di censure, la disposizione impugnata prevede solo che entro un determinato termine la Regione proceda alla adozione della riduzione del numero di consiglieri e di assessori e non che entro quello stesso termine si svolge anche il referendum popolare o che venga sollevato il giudizio di legittimità costituzionale. Le Regioni non possono essere quindi considerate responsabili del rispetto di un termine di cui esse non dispongono compiutamente.

In relazione al terzo gruppo di censure relativo all'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, la disposizione mira (similmente a quanto già previsto con gli enti locali con la finanziaria 2006) a creare un raccordo tra il Collegio dei revisori dei conti, istituito dalle Regioni quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, e le sezioni regionali della Corte dei conti, chiamate ad esercitare un controllo esterno. La disposizione consente un controllo complessivo della finanza pubblica da parte della Corte dei Conti, espressione di tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) e - al contempo - garantisce l'autonomia delle Regioni.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 14, comma 2, stabilisce che: “L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente”.



Motivi di censura

Alcune Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano censurano la disposizione per violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 della Costituzione, delle disposizioni statutarie e del principio di leale collaborazione.



Decisione della Corte

Questione fondata

Poiché il comma 1 interviene sulla forma di governo regionale (organi della Regione e loro componenti), materia disciplinata dagli statuti speciali adottati con legge costituzionale, l'adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome ai parametri indicati dall'art. 14, comma 1, richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, alle quali una legge ordinaria non può apporre limiti e condizioni.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del d.l. 138/2011; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, modificato dall'articolo 30, comma 5, della l. 183/2011; inammissibili le altre questioni.