Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, 11 e 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e degli articoli 2 e 5 della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 della l.r. Abruzzo 35/2011 inserisce nella l.r. 1/2011 l'art. 15-bis, secondo cui, allo scopo di valorizzare l'Aeroporto d'Abruzzo, è autorizzata per l'anno 2011 una spesa il cui importo è coperto mediante riduzione dello stanziamento al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 77/2000 e mediante riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione denominata “Agensud 78/88”.
Motivi del ricorso
La somma relativa alla convenzione “Agensud 78/88” non comparendo nell'allegato 3 della legge in esame recante “Tabella economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011”, non può concorrere alla copertura finanziaria degli oneri previsti per la valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2 della l.r. 39/2011, nel sostituire l'art. 3 della l.r. 35/2011, prevede alle lettere b) e c) che al finanziamento degli interventi volti alla valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo si provvede mediante impiego delle economie vincolate relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese e mediante le economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto la mancata approvazione da parte della Regione Abruzzo del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010 precluderebbe di assicurare la copertura finanziaria relativamente alla valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, non essendo utilizzabili le somme descritte.
Decisione della Corte
Questione fondata
La Regione ha eluso il principio di tutela degli equilibri di bilancio sancito dall'art. 81, quarto comma, Cost., a presidio della sana gestione finanziaria e contabile, secondo il quale è vietato estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, senza la previa verifica della disponibilità giuridica e contabile in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la copertura delle spese, nel rispetto dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.
Il principio secondo cui è possibile introdurre le risorse liberate da un avanzo di amministrazione ai fini di un loro impiego nell'esercizio successivo è derogabile esclusivamente per l'utilizzo di fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti per i quali siano rimaste le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento (e non, come nel caso in esame, se in sede di reiscrizione delle somme nell'esercizio di competenza vengano enunciati nuovi obiettivi).
Il mancato inserimento nell'allegato 3 delle economie riprogrammate e la mancata previa approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente sono intrinsecamente collegate da un nesso di causalità, in base al quale deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nel primo e nel secondo ricorso.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11 della l.r. 35/2011 modifica i commi 1 e 2 dell'art. 15 della l.r. 1/2011 e prevede che la dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 77/2000 viene finanziata con i rientri di cui alla l.r. 50/1980 (Normativa organica sul turismo) e con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la Finanziaria regionale abruzzese (FIRA).
Motivi di censura
La norma prevede attraverso il fondo FIRA un finanziamento che sarebbe già stato utilizzato per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo (art. 3, comma 2, lettera a), della l.r. 35/2011), di modo che vi sarebbero per tale finalità somme insufficienti e il finanziamento previsto verrebbe coperto solamente in parte.
Decisione della Corte
Questione fondata
La l.r. 35/2011, prima della sua abrogazione avvenuta tramite l'art. 3 della l.r. 5/2012, prevedeva una doppia imputazione di spesa che rendeva la copertura di spesa deficitaria.
Nonostante la sua abrogazione, la disposizione è costituzionalmente illegittima nella sua formulazione originaria, in quanto le parti non sono state in grado di precisare se la norma impugnata abbia avuto medio tempore applicazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 31 della l.r. 35/2011 prevede interventi per i malati oncologici, estendendo (commi 2 e 3) ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati i sussidi previsti dall'art. 5, comma 3, della l.r. 19/1977 (Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare). Ai fini della copertura di tale spesa, la norma apporta variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, in termini di competenza e di cassa (comma 4).
Motivi di censura
Le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente mostrano un saldo negativo e la prevista spesa risulterebbe priva di copertura per l'importo corrispondente.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 della l.r. 39/2011 ha sostituito l'art. 31 della l.r. 35/2011 contenente interventi a favore dei malati oncologici al cui finanziamento sono destinate le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della l.r. 15/2004. La disposizione, in particolare, riduce la somma stanziata e apporta modifiche in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente.
Motivi di censura
Viene in particolare censurato il rinvio a provvedimenti della Giunta regionale della determinazione della copertura finanziaria che l'art. 81, comma quarto, Cost. demanda invece, in via preventiva, al legislatore regionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 31 nella sua formulazione originaria comporta un saldo negativo che determina lo squilibrio del bilancio 2011, mentre l'art. 5, di modifica dell'art. 31, viola l'art. 81, quarto comma, Cost., sotto un duplice profilo: in quanto delega impropriamente alla Giunta regionale e agli uffici amministrativi l'accertamento in itinere e la determinazione dell'entrata correlata al finanziamento della spesa (la corretta articolazione ed approvazione del bilancio di previsione è riservata, invece, al Consiglio regionale) e in quanto viola il principio di unità del bilancio (profilo attuativo - specificativo dell'art. 81 Cost. - in base all'art. 24, comma 1, della l. 196/2009), secondo il quale tutte le entrate correnti concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso la parificazione delle previsioni di entrata e spesa e attraverso il carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, il quale non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.
Rinviando alla Giunta e agli apparati amministrativi la verifica ex post della eventuale copertura, la Regione ha violato entrambe le regole che individuano proprio nel presidio legislativo il meccanismo in grado di tutelare attraverso la prevenzione gli equilibri del bilancio.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis, comma 2, lettera b), della l.r. Abruzzo 1/2011, introdotto dall'art. 3 della l.r. 35/2011; dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della l.r. 35/2011, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 39/2011; degli articoli 11 e 31 della l.r. 35/2011 nella loro originaria formulazione e dell'art. 31 della l.r. 35/2011, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 39/2011.