Sentenza n.191 - deposito 19 2012

Commercio - marchi


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale, allo scopo di assicurare ai consumatori una adeguata e trasparente informazione sui prodotti del territorio regionale (art. 1), detta norme per la realizzazione di un “elenco”, tenuto dalla struttura competente in materia di marketing del Made in Lazio, suddiviso in tre sezioni, denominate (art. 2):

- “Made in Lazio – tutto Lazio”, per i prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime della Regione;

- “Realizzato nel Lazio”, per i prodotti lavorati nel Lazio con materie prime provenienti da altre Regioni;

- “Materie prime del Lazio”, per le materie prime originarie del Lazio, commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.

Nei successivi articoli, la legge reca le disposizioni per l'inserimento dei prodotti nell'elenco, l'organizzazione degli uffici a ciò preposti e la copertura finanziaria (articoli da 3 a 8).


Motivi del ricorso


La legge, pur non istituendo formalmente un marchio di qualità regionale, è volta a tutelare e promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, inducendo i consumatori ad acquistare questi, piuttosto che prodotti simili provenienti da altri territori, creando così ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita dalle disposizioni del TFUE (articoli 34 a 36).

Si ravvisa violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per inosservanza dei vincoli comunitari, e dell'art. 120, primo comma, Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di libera circolazione delle merci, che preclude alle Regioni l'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la circolazione delle cose tra i rispettivi territori.



Decisione della Corte

Questione fondata

Gli articoli da 34 a 36 del TFUE vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione e alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura ad effetto equivalente a restrizioni quantitative”.

La legge censurata, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, produce, “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, in violazione della normativa europea e quindi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Lazio 9/2011.