Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 16, comma 13, aggiungendo il comma 5-bis all'art. 19 della l.r. 77/1999, prevede che il sessanta per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità.
Motivi del ricorso
Contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione in quanto, anche alla luce di quanto già deciso dalla Corte nella sentenza 81/2006 con riferimento alla norma che ha sostituito quella ora oggetto di censura, il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che può essere derogata solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
La disposizione, prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione.
Decisione della Corte
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della l.r. Abruzzo 7/2002.