Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche”
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della l.r. 13/2007, definisce le strutture ricettive all'aria aperta e prevede che in tali strutture possono svolgersi determinate attività, quali l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, non permanentemente infissi al suolo, e l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione.
Motivi del ricorso
La disposizione consente la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette, senza prevedere l'acquisizione del parere degli enti gestori dell'area stessa.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione si limita a definire la nozione di strutture ricettive all'aria aperta e ad indicare quali mezzi e manufatti possono essere installati o realizzati in esse, non contiene alcun riferimento alle aree protette. Non viene quindi in rilievo né la disciplina delle aree protette, né la normativa concernente i titoli abilitativi edilizi.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 1, inserisce nella l.r. 13/2007 l'art. 25-bis il cui comma 1 stabilisce che, entro le strutture ricettive all'aria aperta, l'installazione di case mobili e dei relativi preingressi e cucinotti costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, e inoltre che le installazioni e il rimessaggio dei predetti mezzi in tali strutture collocate all'interno di aree naturali protette regionali non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale.
Motivi di censura
La mancanza di prescrizioni, di limitazioni quantitative alle installazioni consentite, della possibilità di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale, viola gli articoli 11 e 13 della l. 394/1991 in materia di aree protette. Intervenendo in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina delle aree protette rientra nella materia della tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenza diverse, anche regionali, rimanendo allo Stato le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di tutela sul'intero territorio nazionale. La disposizione si pone in contrasto con la normativa statale che demanda al regolamento del parco la disciplina dell'esercizio delle attività consentite all'interno del parco stesso, e vieta lo svolgimento di attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora alla fauna e ai rispettivi habitat.
Richiama inoltre la normativa statale in materia urbanistica, che riconduce agli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere, utilizzate come abitazione e non dirette a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 1, che introduce il comma 8 all'art. 25-bis della l.r. 13/2007, stabilisce che:
- nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette e nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di tali aree, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia, nonché gli interventi necessari per l'adeguamento alle prescrizioni per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa, questi ultimi previa comunicazione all'ente gestore dell'area (primo periodo);
- nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori (secondo periodo);
- se le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco nel quale sono comprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso (terzo periodo).
Decisione della Corte
Questione non fondata
con riferimento all'art. 25-bis, comma 8, primo periodo, costituente disposizione transitoria, che si richiama alla normativa statale e, quanto agli altri interventi di adeguamento menzionati, dispone una preventiva comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può adottare le iniziative nella norma stessa indicate.
Questione fondata
con riferimento al secondo periodo: la normativa statale prevede che le installazioni e gli spostamenti dei mezzi mobili di pernottamento sono soggetti quanto meno al preventivo parere degli enti gestori, proprio a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. L'esonero da tale parere si pone in contrasto con la normativa statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Questione non fondata
con riferimento al terzo periodo, che ha un ambito circoscritto, in quanto riguarda soltanto interventi che non prevedono titoli abilitativi edilizi e contempla comunque il rilascio di un parere che consente all'ente gestore di esercitare un controllo sull'iniziativa.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 1, e dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della l.r. Lazio 13/2007 inseriti dall'art. 2, comma 1, della l.r. 14/2011; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. 14/2011 e dell'articolo 25-bis, comma 8, primo e terzo periodo, della l.r. 13/2007, inseriti dall'art. 2, comma 1, della l.r. 14/2011.