Sentenza n.164 - deposito 27 2012


Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106[1]









[1] Ricorsi promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia e nuovamente Emilia-Romagna.





 


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 49 del d.l. 78/2010 sostituisce l'art. 19 della l. 241/1990 in materia di DIA; stabilisce i casi nei quali l'atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito dalla segnalazione dell'interessato, precisando gli ambiti esclusi; prevede dettagliatamente i moduli procedimentali dell'istituto, stabilendo in sessanta giorni il termine entro il quale l'amministrazione competente può adottare provvedimenti inibitori dell'attività intrapresa (comma 4-bis); stabilisce che il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost.; dispone la sostituzione delle espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” a “dichiarazione di inizio attività” e “DIA” e stabilisce che la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, quella della DIA recata da ogni normativa statale e regionale (comma 4-ter).


Motivi del ricorso


La normativa è impugnata sotto molteplici profili: violazione dell'autonomia riconosciuta alle regioni speciali e delle relative competenze regionali statutarie; violazione della competenza legislativa delle Regioni ordinarie, in quanto la disposizione statale interviene direttamente anche nella normativa regionale (art. 121, secondo comma, Cost.), e nell'ambito di potestà legislativa esclusiva residuale (con riferimento alle materie commercio, artigianato, turismo e attività produttive in genere); viene contestato il richiamo della disciplina in materia di SCIA sia alla materia della tutela della concorrenza sia ai livelli essenziali delle prestazioni; violazione dei poteri di controllo e dell'autonomia degli enti locali.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Sia la DIA che la SCIA derivano dal principio di semplificazione, principio fondamentale dell'azione amministrativa, di diretta derivazione comunitaria da tempo radicato nell'ordinamento italiano.

Il richiamo alla tutela della concorrenza effettuato dall'art. 49, comma 4-ter, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, è inappropriato.

E' invece corretto il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che devono essere garantiti, con carattere di generalità, su tutto il territorio nazionale, e che si collega al fondamentale principio di uguaglianza.

I livelli essenziali delle prestazioni costituiscono non tanto una “materia” in senso stretto, quanto una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, al fine di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali. L'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale che deve essere garantito a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale. La normativa censurata riconosce la possibilità di dare immediato inizio all'attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori e di autotutela da parte della pubblica amministrazione.

Si tratta di una prestazione specifica che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame da parte della pubblica amministrazione dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011, dispone l'estensione della SCIA agli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA.

L'art. 5, comma 2, lettere b) e c), del medesimo d.l. 70/2011 detta disposizioni di modifica della l. 241/1990, stabilendo in trenta giorni il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA in materia edilizia, e precisa gli ambiti esclusi dalla normativa.



Motivi di censura

Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la SCIA è disciplinata con regole di dettaglio, con invasione della competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio; dell'art. 3 Cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, e dell'art. 97, primo comma, Cost., per violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, in quanto, viene eliminata la possibilità delle amministrazioni di operare un rapido esame preventivo dei progetti; dell'art. 9, secondo comma, Cost., per contrasto con la tutela del paesaggio, connessa, per effetto di accordi internazionali, alla tutela del territorio; degli artt. 114 e 118 Cost., in quanto la riduzione del termine limita, senza giustificazione, i poteri di verifica della pubblica amministrazione nel controllo del territorio, interferendo con i poteri di controllo di Comuni e Regioni sull'attività edilizia.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Le considerazioni espresse con riferimento all'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, si applicano anche alla SCIA in materia edilizia (art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).

Le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale valgono anche per l'edilizia, che, come l'urbanistica, rientra nella materia governo del territorio, appartenente alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

Il titolo di legittimazione dell'intervento statale nella specifica disciplina della SCIA si ravvisa nell'esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l.  122/2010, e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 106/2011.