Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 14 della legge regionale delle Marche 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), modificata dalla legge regionale 8/2000, promosso con ordinanza 13 maggio 2002 dal TAR Lombardia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate prevedono l'obbligo, a carico delle agenzie di viaggi che intendono aprire filiali nella Regione Marche, di comunicare a quest'ultima l'inizio dell'attività e l'avvenuto versamento di una somma pari alla differenza tra quanto chiesto a titolo di cauzione per il rilascio dell'autorizzazione da parte di altra Regione e quanto chiesto, al medesimo fine, dalla Regione Marche.
Motivi del ricorso
Il giudizio amministrativo era stato promosso da una società, autorizzata dalla Regione Lombardia ad aprire un'agenzia di viaggio, nei confronti del Comune di Macerata per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui era stata dichiarata decaduta dal diritto di aprire una filiale per mancato versamento della cauzione aggiuntiva e ne ordinava la chiusura. Il TAR remittente ritiene che attribuire ai Comuni il potere di ostacolare l'esercizio dell'attività alle filiali aperte sul proprio territorio equivale ad introdurre una ulteriore autorizzazione e contrasta con il principio della unitarietà dell'impresa agenzia di viaggi sancito dalla legge quadro sul turismo (l. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9), viola la libertà di iniziativa economica, contrasta con la libera circolazione di persone e cose e con l'esercizio del diritto al lavoro sancito dagli articoli 41 e 120 della Costituzione.
Decisione della Corte
Richiama precedenti pronunce con le quali aveva ritenuto che l'autorizzazione per l'apertura di filiali, distinta ed ulteriore rispetto a quella già ottenuta in altra Regione, fosse in contrasto con il principio fondamentale dell'unità d'impresa sancito dall'art. 117, primo comma, Costituzione (n.b.: principio fondamentale della legislazione statale, non costituzionale, come era stato ipotizzato dal giudice remittente) desunto dalla legge quadro sul turismo e dalla incorporata nozione codicistica di impresa; contrasti inoltre con la libertà dell'impresa di articolare la propria struttura territoriale secondo proprie determinazioni (art. 41 Cost.) e con il principio della libera circolazione di persone e cose ed all'esercizio del diritto al lavoro sull'intero territorio nazionale (art. 120 Cost.) (sentenze 54/2001 e 362/1998). L'obbligo della mera comunicazione non vincola le scelte dell'impresa ma serve solo a rendere edotta la pubblica amministrazione dell'esistenza di una filiale il cui titolo abilititativo è valido su tutto il territorio nazionale, anche se rilasciato da altra Regione. Contrasta con gli articoli 41 e 120 della Costituzione la previsione di un onere economico ulteriore rispetto a quello sostenuto inizialmente, nella forma dell'integrazione del deposito cauzionale. Quest'obbligo costituisce un illegittimo ostacolo alla libera circolazione di persone e cose e all'esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 14 della l.r. Marche 41/1997.