Sentenza n.161 - deposito 27 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2; 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 11, commi 8 e 9, e 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5, comma 2, consente alle IPAB di modificare – entro determinati limiti – la propria dotazione organica, in deroga al principio sancito dal comma 1, secondo cui le IPAB, fino alla trasformazione in ASP ovvero in fondazioni o associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica né all'assunzione di personale a tempo indeterminato per i posti vacanti in organico.

L'art. 15, comma 4, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, consente alle ASP, una volta costituite, in sede di prima applicazione della legge e fino all'approvazione del regolamento che determinerà le dotazioni organiche, di superare eventuali carenze di personale mediante specifiche selezioni.



Motivi di censura

Le disposizioni consentono rispettivamente ad IPAB ed ASP di incrementare la dotazione organica, limitandosi a rispettare la “compatibilità con le spese di bilancio”, senza raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti riconducibili al sistema delle autonomie, in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dal d.l. 112/2008 convertito in l. 133/2008, e dal d.l. 78/2012 convertito in l. 112/2012, che impongono specifici limiti e divieti di procedere ad assunzioni di personale, e quindi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Violazione anche dell'art. 97 della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 5, comma 2, consente alle IPAB di assumere personale in presenza di condizioni diverse e non compatibili con quelle specificate dalla norma statale (art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008) riconosciuta dalla Corte come principio di coordinamento della finanza pubblica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e mantenendo invariata la spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale.

L'art. 15, comma 4, è costituzionalmente illegittimo in quanto fonda le proprie modalità attuative nell'art. 5, comma 2, dichiarato illegittimo. Anche le ASP, come le IPAB, sono ricomprese nel complesso della finanza pubblica allargata, con la conseguenza che il regime delle assunzioni deve rispettare i limiti prescritti dall'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 6 prevede:

- il trasferimento alle ASP e, fino alla loro costituzione, al Comune o ai Comuni ove sono ubicate le strutture attraverso cui le IPAB perseguivano i loro fini, delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni delle estinte IPAB (comma 3);

- fino all'istituzione delle ASP, la temporanea assegnazione del personale dipendente di ruolo delle IPAB, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione (comma 4);

- con il provvedimento di estinzione, l'affidamento di tutti gli adempimenti di ricognizione delle situazioni giuridiche in essere, compresi quelli relativi al personale, al Sindaco del Comune sede dell'istituzione estinta, in qualità di organo liquidatore (comma 5);

- il trasferimento ai singoli Comuni, con obbligo di successivo trasferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP, delle strutture destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative appartenenti ad istituzioni intraregionali aventi sede legale in altra Regione, (comma 6);

- il procedimento attraverso cui i Comuni acquisiscono al loro patrimonio le strutture delle IPAB (comma 7).



Motivi di censura

Assegnando ai Comuni, seppure temporaneamente, nuove strutture e nuovo personale senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti riconducibili al sistema delle autonomie, le disposizioni si pongono in contrasto con il principio in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. 112/2008, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

In base alla normativa statale, le ASP subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte o estinte IPAB e l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente (d.lgs. 207/2001). La successione dei rapporti attivi e passivi viene sancita dal legislatore statale per quanto concerne il passaggio alle nuove Aziende, non con riferimento ai comuni, ai quali è solo assegnato un ruolo gestionale nelle operazioni amministrative propedeutiche alla creazione e al subentro delle ASP.

L'onere relativo alla assegnazione temporanea di personale ai comuni non attiene ai rapporti di successione attiva e passiva e deve essere considerato come mero fattore di incremento della spesa di personale, in contrasto con i rigorosi principi sanciti dall'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e quindi in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 6, commi 6 e 7, prevede disposizioni sul trasferimento di strutture ai Comuni e non presentano profili di contrasto con la normativa statale.

L'inscindibile connessione funzionale esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 6 afferenti al personale e le disposizioni in esame comporta l'illegittimità costituzionale di queste ultime in via consequenziale.



Contenuto della disposizione impugnata

Gli articoli 5, comma 1 e 15, comma 3, sanciscono il divieto di ampliamento delle dotazioni organiche e di assunzione del personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico, sia per le IPAB sottoposte a riordino che per le istituende ASP.

L'art. 6, comma 5, prevede che, con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione delle situazioni giuridiche in essere, compresi quelli relativi al personale, sono affidati al sindaco del comune sede dell'istituzione estinta.



Motivi di censura

Le disposizioni violano l'art. 97, terzo comma, Cost., in quanto prevedono il generico trasferimento dalle IPAB alle ASP e, fino alla costituzione di queste ultime, ai comuni, di tutto il personale, anche non selezionato con pubblico concorso, senza specificare i requisiti e le modalità dell'originaria assunzione. 



Decisione della Corte

Questioni non fondate

Non è configurabile nell'art. 5, comma 1, e nell'art. 15, comma 3, alcuna violazione dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 6, comma 5, si limita a disciplinare e specificare gli adempimenti propedeutici al riordino e non risulta lesivo del principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008) e dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione.                        



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 11 prevede che al presidente dell'Azienda compete un'indennità determinata in misura percentuale rispetto a quella spettante ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali dell'Abruzzo (comma 8) e che a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione ne sia riconosciuta una pari al sessanta per cento di quella spettante al presidente (comma 9).



Motivi di censura

Le disposizioni si pongono in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dal d.l. 78/2010, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e la titolarità dei predetti enti, sono onorifiche e possono dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Qualora già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010 (norma di coordinamento della finanza pubblica) sancisce il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”, ispirandosi alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi. Tale normativa si applica alle ASP in quanto enti infraregionali connotati da una gestione di tipo imprenditoriale delle proprie risorse secondo criteri di economicità e destinatari di cespiti di natura pubblica, sia di carattere finanziario che patrimoniale, rientrando dunque tra gli enti “che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”.

Sotto il profilo sistematico, occorre anche considerare, ai fini della qualificazione della natura pubblica delle risorse gestite dalle ASP, il regime di controllo e vigilanza sulle stesse, attribuito all'assessorato regionale, ed il potere sostitutivo della Regione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della l.r. Abruzzo 17/2011; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 6, comma 5, e 15, comma 3, della medesima legge.