Sentenza n.160 - deposito 27 2012

Caccia - richiami vivi


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge reca l'approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, come previsto dall'art. 3 della legge quadro 3/2007 della Regione Lombardia.


Motivi del ricorso


L'adozione del provvedimento con atto legislativo anziché con provvedimento amministrativo non consente l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 19-bis della l. 157/1992, e costituisce violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La competenza regionale riguardo alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi (prevista dall'art. 4, comma 3, della l. 157/1992) deve essere infatti esercitata nel rispetto dei livelli minimi di tutela fissati dal legislatore statale, nell'ambito dei quali è compreso anche il potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio.

Violazione anche della normativa comunitaria (per l'assenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla stessa riguardo al requisito della “piccola quantità”, del parere dell'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - e della motivazione della deroga ai divieti venatori), degli accordi internazionali (che vietano l'uso di determinati strumenti) e del giudicato costituzionale (disposizioni aventi identico contenuto sono state dichiarate illegittime con le sentenze 266/20120 e 190/2011).


Decisione della Corte


Questione fondata

La legge impugnata ha trovato applicazione nei circa due mesi di vigenza, prima della sua abrogazione da parte della l.r. 24/2011.

Per costante giurisprudenza costituzionale, le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio non possono comportare, in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all'ambiente ed all'ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale.

La circostanza – già sanzionata in passato – che la Regione Lombardia abbia provveduto a disciplinare attraverso lo strumento legislativo il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ha comportato l'impossibilità di ricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di annullamento previsto dall'art. 19-bis, comma 4, della l. 157/1992.

L'attribuzione di tale potere è finalizzata a garantire l'uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, la cui inibizione conduce alla violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia 16/2011.