Sentenza n.246 - deposito 28 2006

Energia - Impianti


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lett. c), e comma 5; 2, comma 1, lett. k) e o); 3, comma 1, lett. c); 16, commi 1, 6 e 7; 20, comma 1; 21 e 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 3, lett. c), della legge regionale impugnata prevede, tra gli obiettivi che la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza, quello della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale.

Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (la compatibilità ambientale fa parte della tutela dell'ambiente, rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato) e anche dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio fondamentale posto dall'art. 69, comma 1, lett. e), del d.lgs. 112/1998, che riserva allo Stato la determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale.

Osserva la Corte che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, ma non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (v. in particolare le sentenze 336 e 232 del 2005; 259/2004 e 407/2002).

All'obiettivo della riduzione delle emissioni concorrono misure e politiche che sicuramente rientrano anche nel campo proprio delle competenze regionali (quali, ad esempio, l'azione di informazione ed educazione per il razionale utilizzo dell'energia; la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica volti ad assicurare il contenimento energetico; la predisposizione dei piani urbani del traffico).

L'art. 2, comma 1, lett. k), della l.r. 26/2004 attribuisce alla Regione il compito di rilasciare l'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55.

Secondo il Governo, la previsione viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale espresso nel citato art. 1 del d.l., secondo il quale l'intesa deve intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Corte osserva che l'art. 1 del d.l. 7/2002 prevede che, al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa con la Conferenza permanente, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (comma 1); l'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale prendono parte le amministrazioni statali e locali interessate, d'intesa con la Regione interessata (comma 2).

La disposizione regionale censurata richiama genericamente l'intesa di cui d.l. 7/2002, convertito nella l. 55/2002), senza alcuno specifico riferimento a quella prevista dal comma 1 dell'art. 1 di tale legge, è però evidente che essa, quando richiama l'intesa, fa riferimento a quella prevista dal comma 2, dell'art. 1 del d.l. citato, in quanto si tratta dell'unica intesa che riguarda direttamente la singola Regione.

Anche interpretandola riferita anche all'intesa di cui al comma 1, (intesa con la Conferenza permanente), la disposizione regionale è suscettibile di un'interpretazione conforme a Costituzione, in quanto non si appropria del potere di rilasciare l'intesa, ma si limita a disciplinare i criteri secondo i quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna dovrà esprimere il proprio voto in sede di Conferenza.

L'art. 16 stabilisce che la Giunta regionale emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della l., uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza (comma 1); gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della legge regionale medesima (comma 6); fino a quando tali regolamenti non saranno entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applicano i regolamenti regionali di cui al comma 1, che cesseranno di avere efficacia non appena entreranno in vigore i regolamenti locali (comma 7).

Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, il quale attribuendo ai comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, escluderebbe che la Regione possa dettare norme suppletive.

La Corte osserva che, benché siano espressamente impugnati anche i commi 1 e 6 dell'art. 16, le censure del ricorrente si appuntano unicamente sul comma 7 ed è pertanto a tale disposizione che deve intendersi circoscritta la questione sollevata.

Il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, ma non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva – la potestà regolamentare propria dei comuni o delle province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo quest'ultimi possono – come espressamente affermato nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.

Dichiara illegittima la disposizione.

L'art. 20 disciplina le condizioni di esercizio degli impianti e stabilisce, al comma 1, che: «Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. j), e dell'art. 3, comma 1, lett. b), secondo quanto disposto dall'art. 1-quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290».

Secondo il Governo, la disposizione disciplina i criteri di messa fuori servizio degli impianti in modo non conforme alla normativa statale, la quale soltanto sarebbe competente a determinarli, dovendo esserne assicurata l'omogeneità su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la sicurezza della rete nazionale.

Osserva la Corte che l'art. 1-quinquies della l. 290/2003 richiamato dalla disposizione censurata fa riferimento alla messa fuori servizio degli impianti di potenza nominale maggiore di 10 MVA e prevede che essa deve essere autorizzata dall'«autorità competente», senza ulteriori specificazioni.

L'art. 20 censurato individua tale autorità nella Regione (art. 2, comma 1, lett. j)), e nelle province (art. 3, comma 1, lett. b)), le quali provvedono al rilascio delle autorizzazioni «all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione».

Per il resto, l'art. 20 richiama quanto disposto dall'art. 1-quinquies della l. 290/2003. Il richiamo deve intendersi operato alla necessità del previo parere conforme del Ministro delle attività produttive, espresso dopo aver sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale.

L'art. 20 della legge regionale impugnata fa riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali, mentre fa espressamente salve «le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti» (art. 2, comma 1, lett. j), non prevede alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti limitandosi solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo.

L'art. 21 prevede che «la Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione». Secondo il Governo, la disposizione interferisce sull'ordinamento e sulla organizzazione dello Stato dettando norme procedimentali per l'esercizio di funzioni statali, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione; viola inoltre il principio fondamentale fissato nell'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 7/2002, che prevede l'intesa con la Conferenza permanente per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i singoli procedimenti di autorizzazione, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte ritiene che lo stesso tenore letterale della disposizione censurata esclude che essa imponga allo Stato il compimento di attività e la stipulazione delle intese: essa si rivolge unicamente alla Regione (429/2004).

L'art. 22, comma 4, dispone che «la Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ed alle sanzioni applicate». Secondo il Governo, la disposizione, interpretata nel senso di incidere «sull'ordinamento e la organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale», viola l'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, poiché attribuisce alla Regione competenza «in una materia che investe l'intero territorio nazionale". La Corte riprende le medesime considerazioni svolte per la censura  precedente: la disposizione si limita a contemplare il potere della Regione di sollecitare la conclusione di intese con l'Autorità per l'energia elettrica e non incide sul suo ordinamento e la sua organizzazione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della l.r. Emilia-Romagna 26/2004; infondate o inammissibili tutte le altre questioni.