Sentenza n.159 - deposito 20 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, sostituendo integralmente l'art. 6-ter della l.r. 25/1998, prevede che la Comunità d'ambito (o l'ente che ne assumerà le funzioni) che ricomprende il territorio di competenza della Autorità marittima, provvede, in avvalimento e per conto di tale Autorità, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese sostenute. (comma 4).



Motivi di censura

La normativa nazionale disciplina i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, prevedendo che le relative funzioni di affidamento del servizio di gestione siano allocate presso le singole Regioni ove sono ubicati i porti e prevede che il piano di raccolta dei rifiuti sia adottato dal'Autorità marittima previa intesa con la Regione.

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto prevede che all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione della tipologia di rifiuti provveda la Comunità d'ambito, in avvalimento e per conto della Autorità marittima, senza contemplare alcuna intesa con la Regione.

La normativa regionale invade quella statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e viola inoltre il principio di riserva di legge contenuto nell'art. 97 Cost., in quanto la disciplina di settore può essere dettata solamente con legge statale e non anche con legge regionale.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che la funzione relativa all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di scarico sia svolta dalla comunità d'ambito (attualmente divenuta autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, dispone la allocazione della funzione in modo diverso da quanto previsto dal competente legislatore statale, individuando implicitamente una nuova competenza della Autorità marittima, struttura appartenente alla organizzazione dello Stato.

La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. che riserva al legislatore nazionale la potestà normativa sulla organizzazione amministrativa dello Stato. Resta assorbita la residua doglianza prospettata con riferimento alla violazione dell'art. 97 Cost.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 11, introducendo l'art. 20-octies della l.r. 25/1998, prevede che, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico così come definito dallo stesso d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente. 



Motivi di censura

La disposizione, interpretando autenticamente una norma statale in tema di disciplina dei rifiuti, eccede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).

La disposizione, estendendo la nozione di acque superficiali, contrasta con la definizione fornita dall'art. 54, comma 1, lettera c), del citato d.lgs. 152/2006, che non prevede tale estensione.

Inoltre, poiché l'art. 185 del d.lgs. 152/2006 costituisce testuale trasposizione nell'ordinamento italiano di una norma di fonte comunitaria, la estensione del suo contenuto comporterebbe anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in materia di rispetto della normativa comunitaria.



Decisione della Corte

Questione fondata

Nell'estendere la nozione di acque superficiali delineata dal legislatore statale, il legislatore regionale ha ampliato, al di là dell'ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime esonerativo previsto dal d.lgs. 152/2006 per le sole acque superficiali, così come definite dallo stesso decreto.

Tale deroga esula dalla potestà legislativa delle Regioni, poiché incide, riducendone il livello di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.). Resta assorbita la residua doglianza formulata da parte ricorrente.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. Toscana 41/2011, limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della l.r. 25/1998, nel testo risultante successivamente alla entrata in vigore degli artt. 57, numero 1, e 59 della l.r. 69/2011 e dell'articolo 11 della l.r. 41/2011.