Sentenza n.158 - deposito 18 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, comma 7, prevede l'istituzione da parte della Regione di un marchio di valorizzazione al fine di promuovere la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana aventi specificità di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, e al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio.

La disposizione stabilisce inoltre che la Giunta regionale, con relativo atto, approva il regolamento e il manuale d'uso.



Motivi di censura

La norma impugnata viola il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno sancito dagli artt. 40-42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Le norme comunitarie, infatti, non consentono agli Stati membri di regolare o applicare misure di marcatura di origine delle merci in quanto l'uso del marchio favorisce, o è atto a favorire, lo smercio di tali prodotti rispetto a quelli che non possono fregiarsene.

La norma viola inoltre l'art. 120, primo comma, Cost., il quale vieta l'adozione di provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle cose tra le Regioni. 



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione è stata abrogata dall'art. 39, comma 2, della l.r. 5/2012. 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 7 stabilisce che la Regione può autorizzare l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi nel rispetto dei principi e delle regole di cui ai regolamenti CE 1290/2005 e 1122/2009 (comma 1); l'entità e le modalità dell'anticipazione sono definite con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (comma 2). L'eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del regolamento CE 1535/2007 (comma 3).



Motivi di censura

La norma regionale viola l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto prevede anticipazioni dei pagamenti oltre e al di fuori delle condizioni tassativamente indicate dal regolamento CE 73/2009, secondo il quale la Commissione, in deroga al regime di erogazione dei pagamenti diretti, può autorizzare l'anticipazione dei pagamenti in presenza di situazioni eccezionali.

La norma violerebbe inoltre il principio di uguaglianza, poiché gli agricoltori piemontesi verrebbero a beneficiare di aiuti che, a parità di condizioni, sono inibiti agli agricoltori residenti nelle altre Regioni del Paese.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione è stata sostituita dall'art. 39, comma 3, della l.r. 5/2012.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 8, comma 2, introducendo l'art. 29-bis nella l.r. 70/1996 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario (comma 1). Le province approvano i piani di contenimento delle specie inserite nel citato elenco. 



Motivi di censura

La disposizione regionale riguarda gli animali selvatici predatori per i quali è previsto un regime di protezione rigoroso (direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, recepita con d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357), secondo il quale i programmi di contenimento delle specie animali indicate nell'allegato D possono essere autorizzati dal Ministro dell'ambiente, a seguito del parere del Ministro per le politiche agricole e dell'ISPRA, soltanto in assenza di soluzioni alternative.

La norma regionale, restringendo gli interventi di contenimento alle sole specie animali indicate nell'elenco redatto dalla Regione, può impedire, irragionevolmente, l'attuazione di interventi che si rendessero necessari per esigenze di carattere straordinario, riguardanti altre specie non comprese nell'elenco.

L'attribuzione alle province della competenza a redigere i piani di contenimento, senza il parere del Ministero per le politiche agricole e sulla base di criteri generici, che non rispettano le condizioni indicate nel d.p.r. 357/1997, viola inoltre la normativa statale e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato. 



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione è stata abrogata dall'art. 8, comma 2, della l.r. 10/2011.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 26, comma 2, inserisce il comma 5-bis all'art. 13 della l.r. 24/2002, prevedendo che, con provvedimento della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può essere disposta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per i comuni montani e per quelli ad alta marginalità con popolazione inferiore a 1.500 abitanti. 



Motivi di censura

La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto prevede una disciplina difforme da quella contenuta nel d.lgs. 152/2006, secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del comune interessato, dal Ministro dell'ambiente.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'attività di programmazione attribuita alle Regioni per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (d.lgs. 152/2006) non implica che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere.

La potestà di concedere deroghe ai comuni appartiene allo Stato, titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e si inserisce nell'ambito di un'attività di programmazione che coinvolge anche la Regione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 10/2011; la cessazione della materia del contendere in ordine alle restanti questioni di legittimità costituzionale.