Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante “Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni”
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale aggiunge il comma 3-bis all'art. 85 della l.r. 18/1999, prevedendo la possibilità che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, valide per quattro anni dal momento del rilascio, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti.
Motivi di censura
La disposizione, prevedendo “un generico tacito rinnovo” dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto detta, in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, una disciplina in contrasto sia con l'art. 20, comma 4, della l. 241/1990, secondo cui il silenzio della pubblica amministrazione in materia di provvedimenti autorizzativi non può essere in nessun caso applicato alla materia ambiente, sia con l'art. 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi deve avvenire un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, escludendo quindi ogni possibilità di rinnovo tacito, salvo per specifiche tipologie di scarichi domestici, che, peraltro, il legislatore regionale avrebbe dovuto individuare in modo puntuale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La costante giurisprudenza della Corte colloca la disciplina gli scarichi idrici nell'ambito della materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La norma regionale censurata, prevedendo un generico e tacito rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi non solo “domestici”, ma anche di quelli a questi “assimilati”, e quindi non meglio individuati, si discosta sia da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento che prevede che un anno prima della scadenza dell'autorizzazione sia necessario richiederne il rinnovo, sia dall'art. 101 del d.lgs. 152/2006, che descrive le caratteristiche della acque reflue assimilate a quella domestiche.
La normativa sottrae quindi all'autorità competente la possibilità di verifica del perdurare delle condizioni richieste per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, vanificando lo scopo che il legislatore statale persegue con l'art. 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, ossia quello di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell'autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate e standard uniformi di tutela delle medesime sull'intero territorio nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Liguria 17/2011.