Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 istituisce il Centro Regionale Sangue (CRS), struttura finalizzata a garantire l'autosufficienza regionale e a concorrere all'autosufficienza nazionale (comma 1), con sede determinata con deliberazione della Giunta regionale (comma 2).
L'art. 2 disciplina le funzioni del CRS mentre l'art. 4 ne regola la composizione, stabilendo che le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa (comma 1).
L'art. 5 prevede l'istituzione presso il CRS di una Commissione regionale per le attività trasfusionali, con durata triennale, e ne individua la composizione e le funzioni.
L'art. 10 stabilisce che i piani di programmazione delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma sono presentati dal CRS alla Giunta regionale, che adotta ogni determinazione conseguente previo parere della Commissione consiliare competente per materia (comma 2).
L'art. 13 definisce la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dalla legge stessa per per il 2011 per gli anni successivi.
Motivi di censura
Le disposizioni violano l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, ponendosi perciò in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, contrastano inoltre con l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto demandano alla Giunta regionale compiti che interferirebbero con le funzioni attribuite dal Consiglio dei ministri al commissario ad acta.
Infine, l'art. 13 lede l'art. 81 Cost., poiché, per il 2011, la quantificazione degli oneri finanziari risulta incongrua rispetto alle spese che il Centro deve sostenere (comma 1), mentre per gli anni successivi non ne è quantificato l'ammontare né i relativi mezzi di copertura (comma 2).
Decisione della Corte
Questione fondata
Tutte le disposizioni censurate violano il piano di rientro dal disavanzo sanitario, in quanto prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati. La normativa statale sancisce il carattere vincolante dei piani di rientro nei confronti della Regione che li ha adottati, e la Regione è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla loro piena attuazione (art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e art. 2, commi 80-95, della l. 191/2009 (legge finanziaria 2010).
Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006 costituisce espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che il mancato rispetto viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Inoltre, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, assegnando alla Giunta regionale compiti, come l'istituzione del CRS, che interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, aggravano il disavanzo sanitario della Regione, ostacolando l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale, in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Infine, l'art. 13 viola l'art. 81 Cost., in quanto non presenta i requisiti che la Corte ha più volte affermato quali la chiarezza e solidità del bilancio, e la copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri, delle nuove spese.
In considerazione della inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della l.r. 24/2011, l'illegittimità costituzionale delle prime si estende in via consequenziale alle seconde.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della l.r. Calabria 24/ 2011 e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della l.r. 24/2011.