Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), che aggiunge gli articoli 12-bis e 12-ter alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12-bis disciplina le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendo che tale nomina avvenga nell'ambito di un elenco di candidati predisposto dalla Giunta regionale (comma 1) e definendo i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione (comma 2).
L'art. 12-ter, disciplina la valutazione dell'attività del direttore generale, prevedendo che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione (comma 1) e disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). Ai fini della valutazione dell'attività compiuta dal direttore generale delle aziende ospedaliere, la Giunta regionale acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria (comma 4).
Motivi di censura
Le disposizioni impugnate contrastano con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 517/1999 in quanto non prevedono che il direttore generale delle aziende ospedaliero - universitarie sia nominato dalla Regione d'intesa con il rettore dell'università, né che i procedimenti di verifica dei risultati della relativa attività e le procedure di conferma e di revoca siano disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni ed Università.
Le disposizioni violano i principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost., l'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost. e il principio di leale collaborazione tra Università e Regione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa censurata, disciplinando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, nelle quali sono incluse le aziende ospedaliero - universitarie, disciplina in modo autonomo ed unilaterale le modalità di nomina dei direttori generali di queste ultime, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento d'intesa con il Rettore (previsto dall'art. 12, comma 3, della l.r. Umbria 3/1998) soltanto ai nominativi contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale, cui è demandata la definizione dei criteri per la verifica dei requisiti necessari, in contrasto con l'art. 1, comma 1 e l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 517/1999.
La normativa viola dunque l'autonomia universitaria garantita dall'art. 33 Cost. e la competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, e dell'articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6, della l.r. Umbria 3/1998, nella parti in cui si applicano anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.