Sentenza n.116 - deposito 10 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)»


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 22, comma 1, aggiungendo all'art. 27 della l.r. 7/1995 i commi 5-bis e 5-ter, prevede che i titolari di licenza di caccia ultrasessantacinquenni possono esercitare nella stessa stagione venatoria, oltre alla caccia nelle “altre forme consentite dalla legge”, anche quella da appostamento fisso (comma 5-bis), e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possono praticare anche quella da appostamento temporaneo (comma 5-ter).



Motivi di censura

La disposizione detta una disciplina difforme in termini di minore tutela per la fauna selvatica, rispetto a quella recata dall'art. 12, comma 5, della l. 157/1992, secondo la quale l'esercizio venatorio può essere praticato esclusivamente in una delle forme ivi indicate. La norma statale non consentirebbe il cumulo delle diverse forme di esercizio venatorio.

Le disposizioni violerebbero quindi l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

Secondo l'art. 12, comma 5, della l. 157/1992, il cacciatore è tenuto a scegliere, nell'ambito delle alternative proposte dalla legge stessa, la modalità di esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. La norma statale stabilisce una soglia uniforme di protezione delle specie cacciabili da osservare su tutto il territorio nazionale e si inquadra nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione regionale impugnata, nel consentire l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia – sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso – introduce una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela, derogando alla disciplina statale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 26, comma 1, sostituendo l'art. 30 della l.r. 7/1995, stabilisce che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale. 



Motivi di censura

La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia perché prevede l'approvazione con legge, anziché con provvedimento amministrativo, del calendario venatorio; sia perché consente di attribuire a detto calendario una validità superiore all'anno, in difformità a quanto stabilito dalla normativa statale di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della l. 157/1992.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La normativa impugnata, in merito all'asserita previsione dell'approvazione con legge del calendario venatorio, non contrasta con la normativa statale in quanto la disposizione regionale si limita a stabilire che l'approvazione del calendario venatorio regionale abbia luogo ad opera del Consiglio, su iniziativa della Giunta, senza specificare la natura dell'atto di approvazione e, in particolare, senza prevedere che questa debba essere effettuata con legge.

La norma censurata può essere, pertanto, bene interpretata nel senso che l'approvazione avvenga all'interno di quei casi in cui lo Statuto delle Regione Marche demanda al Consiglio l'esercizio della potestà regolamentare.

Questione fondata

In relazione alla previsione della validità minima annuale e massima triennale del calendario venatorio, l'art. 18, comma 4, della l. 157/1992 stabilisce che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale. Questa interpretazione appare coerente, oltre che con la tendenziale corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.


Motivi del ricorso


 



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, della l.r. Marche 15/2011, nella parte in cui quest'ultimo dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della l.r. Marche 15/2011 nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale.