Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 assoggetta il responsabile dell'attività produttiva a formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dall'indicazione del suo nominativo tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dispone che la formazione sia garantita dal datore di lavoro entro il medesimo termine (comma 2); esenta da tale obbligo chi abbia già conseguito, in materie attinenti all'attività di panificazione, un diploma, un attestato di qualifica, o la qualifica professionale a seguito di apprendistato, ovvero abbia prestato attività lavorativa nel settore (comma 3); introduce l'obbligo di aggiornamento professionale (comma 5).
L'art. 6, comma 4, estende a dodici mesi, a determinate condizioni, il termine fissato dall'art. 3, comma 2.
L'art. 5, commi 3, 4 e 5, commina una sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile dell'attività produttiva che non ottemperi alle prescrizioni dell'art. 3, comma 2, 3 e 5.
Motivi di censura
Le disposizioni, recando l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio della professione di responsabile dell'attività produttiva, ledono l'art. 4, comma 2, del d.l. 223/2006, il quale non prevede l'obbligo di alcun requisito, salvo l'indicazione del nominativo dello stesso contestualmente alla segnalazione di inizio attività. Esulando dalla sfera di competenza legislativa regionale, le disposizioni invadono la competenza statale a determinare i principi fondamentali della materia “professioni” che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ha carattere concorrente.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Il Consiglio dei ministri non ha autorizzato l'impugnazione delle norme aventi ad oggetto l'art. 3, comma 5, l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 6, comma 4.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le norme impugnate (art. 3, comma 2 e 3; art. 5, comma 3) non sono ascrivibili alla materia concorrente delle professioni, ma alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di formazione professionale. Una volta che la legge statale ha dato vita ad un'autonoma figura professionale, le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato.
Alla competenza legislativa regionale relativa alla previsione, organizzazione e disciplina dei corsi formativi si accompagna la potestà di sanzionare i via amministrativa la violazione degli obblighi che ne conseguono.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5, e 6, comma 4, della l.r. Toscana 18/2011; non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.