Sentenza n.106 - deposito 26 2012


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), promosso dal trubunale amministrativo regionale per la Liguria


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, che vieta la caccia su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve.



Motivi di censura

Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), per violazione  dell'art. 21, comma 1, lettera m), della l. 157/1992, che vieta la caccia sui terreni innevati, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate.



Decisione della Corte

Questione fondata

I divieti relativi all'attività venatoria contenuti nell'art. 21 della l. 157/1992 costituiscono espressione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in materia di determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna. La legge regionale può variare tali standard, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, ma solo incrementandoli.

La norma impugnata, permettendo una deroga fondata genericamente su “specifiche e motivate esigenze”, consegue l'effetto illegittimo di consentire la caccia sui terreni innevati, con un abbassamento del livello di tutela della fauna, in violazione del divieto recato dalla legislazione dello Stato.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della l.r. Liguria 29/1994.