Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014.
Motivi di censura
Disciplinando tale attività mediante legge, anziché mediante atto amministrativo, la Regione si pone in contrasto con l'art. 18, comma 4, della l. 157/1992, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e della normativa europea di tutela della flora e della fauna (art. 117, primo comma, Cost.).
La Regione avrebbe omesso di acquisire il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dalla normativa statale, esponendosi alle medesime censure.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La censura non è supportata dalla indicazione delle norme dell'Unione europea che sarebbero state violate.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa nazionale, esigendo l'approvazione del calendario venatorio mediante regolamento, esprime una scelta compiuta che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.). Il legislatore regionale ha illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale e ha inoltre irrigidito nella forma della legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il regime di flessibilità, che deve assicurare un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto. Tale vizio di legittimità costituzionale coinvolge l'intero testo dell'art. 1, con l'eccezione del comma 1, lettera D), numero 2).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della l.r. Liguria 12/2011 e, in via consequenziale, dell'articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3.