Sentenza n.96 - deposito 18 2012


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3, comma 3, prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della l.r. 28/1997.



Motivi di censura

La disposizione regionale, limitando l'esercizio dell'attività di agriturismo nel territorio regionale alle sole strutture esistenti nelle aziende prima di una determinata data, viola gli articoli 3 e 41, primo comma, Cost., in quanto da una parte impedirebbe il flessibile utilizzo delle aziende agricole in relazione all'andamento del mercato, dall'altro favorirebbe gli agriturismi esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge, in contrasto con i principi in materia di libertà economica (sviluppo dell'attività economica e della concorrenza), e anche l'art. 9 Cost. in quanto la previsione potrebbe determinare l'abbandono dei fondi rustici e il progressivo spopolamento delle zone collinari.



Decisione della Corte

Questione non fondata

L'attività agrituristica, pur rientrando nelle materie “agricoltura e turismo” di competenza regionale residuale, interferisce con la materia di competenza concorrente del “governo del territorio”. Le Regioni devono dunque uniformarsi ai principi statali di cui alla l. 96/2006, secondo cui la promozione dell'attività agrituristica, escludendo la costruzione di edifici ad hoc non esistenti sul fondo prima dell'inizio delle attività medesime, garantisce il mantenimento della natura peculiare del territorio.

La disposizione quindi non “congela” le attività agrituristiche, ma prescrive che tali attività avvengano in fabbricanti esistenti in data anteriore all'entrata in vigore della legge, bloccando le sole nuove costruzioni che siano destinate sin dall'inizio a fini agrituristici.

La norma non impedisce l'iniziativa economica privata in campo agrituristico in quanto non pone alcun limite all'avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell'uso di beni immobili, al fine di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche.

L'ipotetico pericolo che un'eccessiva restrizione all'uso di fabbricati situati in fondi rustici possa determinare lo spopolamento delle zone collinari della Regione è legata ad incerte previsioni economico-sociali e si contrappone ad una necessità attuale e concreta, di interesse primario, di tutela del paesaggio.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale