Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante “Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, stabilisce che i parametri fissati dall'art. 41 della l.r. 4/2010 in materia di posti letto di Residenze sanitarie assistenziali e di Residenze sociosanitarie assistenziali non costituiscono limite per la determinazione di quelli da attivare nell'ambito delle stesse strutture, a seguito della riconversione dei posti letto di ricovero per “acuti”.
Motivi di censura
La disposizione viola quanto previsto dal “Piano di Rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011”, che ha recepito l'art. 41 della l.r. 4/2010 ed è stato oggetto di specifico accordo approvato con successiva l.r. 2/2011. Si pone quindi in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2010, secondo le quali gli interventi previsti dal Piano sono vincolanti per la Regione, obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla sua piena attuazione.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa.
L'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 296/2006 (l.f. 2007), che ha reso vincolanti per le Regioni il rispetto dei Piani di rientro, può essere qualificato come principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e dunque espressione del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione regionale, derogando, unilateralmente, ai parametri accolti nel Piano di rientro, si pone in contrasto con esso e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3 è impugnato nella parte in cui vieta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici, di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
La disposizione ha modificato l'art. 2, comma 1, della l.r. 5/2011, che era stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte nella parte in cui, imponendo il divieto anche ai direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, ometteva di prevedere una specifica intesa tra Regione e Università
Motivi di censura
La disposizione, invece di introdurre la necessaria intesa tra Regione e Università, esclude totalmente le aziende ospedaliero-universitarie dal novero dei soggetti tenuti ai vincoli di assunzione, in tal modo alterando il quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro e compromettendo il conseguimento dei risparmi dallo stesso previsti, in violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (in quanto nel Piano di rientro erano stati computati anche gli effetti dei risparmi derivanti dal blocco del turn-over per le aziende ospedaliero-universitarie).
Decisione della Corte
Questione non fondata
La questione sollevata deriva da un'erronea interpretazione. La disposizione si è limitata ad escludere le aziende ospedaliero-universitarie dal novero degli enti automaticamente assoggettati alla misura del blocco del turn-over; la determinazione del regime del personale di tali aziende non può che risultare da appositi protocolli di intesa con le Università, al fine di non violare l'autonomia di queste ultime, costituzionalmente tutelata dall'art. 33 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della l.r. Puglia 5/2011; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3.