Sentenza n.90 - deposito 12 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4, comma 1, lettera a), modifica l'art. 5 della l.r. 3/2000, prevedendo che, tramite regolamento, vengono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali, le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti e la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico - economici per progressione verticale.



Motivi di censura

La disposizione, derogando al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso e riservati a candidati esterni all'amministrazione per quanto attiene professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico - economici per progressione verticale, si pone in contrasto con l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 150/2009 e con l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, in violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Alterando la proporzione tra la percentuale dei posti riservati a candidati esterni e quella dei posti riservati a candidati interni e ponendosi in contrasto con le norme statali espressive del principio di coordinamento della finanza pubblica volto al contenimento della spesa pubblica, la disposizione violerebbe inoltre i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). 



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione, con l'art. 7, comma 3, della l.r. 8/2011, ha modificato la normativa censurata eliminando le parole “salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico - economici per progressione verticale”.

La difesa statale ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente a tale disposizione.



 Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 4, comma 1, lettera b) inserisce all'art. 5 della l.r. 3/2000, il comma 5-ter, secondo cui, al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni. Il rispetto di tale percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali. 



Motivi di censura

La disposizione regionale violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione in quanto, nello stabilire che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni avvenga anche con compensazione tra i diversi profili professionali, viola il d.lgs. 150/2009 e il d.lgs. 165/2001 e deroga al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili.



Decisione della Corte

Questione fondata

Le deroghe al principio del concorso pubblico sono considerate legittime solo se sono funzionali al buon andamento dell'amministrazione e in caso di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

L'attivazione delle procedure riservate agli interni, congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione del comma 1-bis dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 (per il personale interno, riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso).

Il criterio della “compensazione” globale tra tutto il personale della quota del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno lede infine il principio del buon andamento dell'amministrazione, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5-ter, della l.r. autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 3/2000, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2011; dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 4/2011.