Giudizi per conflitto di attribuzione promossi dalle Regioni Veneto e Liguria in relazione al dpr 7 gennaio 2000, n. 440 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il regolamento estende la disciplina prevista dal dpr 447/1998 sugli sportelli unici per gli impianti produttivi a tutti gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, turistiche ed alberghiere; trasforma da necessario e deliberativo ad eventuale ed istruttorio il ruolo delle amministrazioni diverse dal comune; assegna alla struttura comunale tutte le funzioni di controllo; prevede che al collaudo degli impianti provvedano i tecnici della struttura unica comunale e che tale struttura provveda a riscuotere il pagamento delle spese e dei diritti in relazione al procedimento e a distribuire le relative somme fra le altre amministrazioni che abbiano svolto attività istruttorie.
Motivi del ricorso
Ravvisa violazione degli articoli 117, 118 e 119 nel testo anteriore alla riforma in quanto un regolamento governativo non può contenere norme miranti a limitare o vincolare la competenza delle Regioni nelle materie ad esse attribuite; violazione delle norme costituzionali in quanto non è prevista l'acquisizione da parte del Governo del parere delle competenti commissioni parlamentari; lesione delle competenze regionali in quanto il regolamento comprende tutti gli impianti produttivi, anche relativi a materie di competenza regionale; contrasto con le norme legislative che disciplinano la materia e in particolare con l'art. 20, comma 8, della l. 59/1997 che consente in casi limitati di ricorrere allo strumento dei regolamenti di delegificazione.
Decisione della Corte
Si applica il Titolo V previgente.
La Liguria ha rinunciato al ricorso.
Ripercorre la normativa in materia di sportello unico per gli impianti produttivi, introdotto dagli articoli 23-27 del d.lgs. 112/1998 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento e la localizzazione degli impianti produttivi. In particolare, l'art. 25, comma 2, demanda ai regolamenti di delegificazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi emanati ai sensi dell'art. 20, comma 8, della l. 59/1997 la disciplina del procedimento.
Il regolamento impugnato apporta alcune modifiche ed integrazioni al regolamento di delegificazione emanato con dpr 447/1998 e destinato a disciplinare il procedimento previsto dagli articoli 23-27bis del d.lgs. 112/1998.
Su natura e caratteri di questi regolamenti, rinvia alla sentenza 376/2002 e in particolare ricorda che la delegificazione può riguardare solo disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, hanno carattere di norme di dettaglio cedevoli (la cui efficacia si esplica solo in assenza di legislazione regionale). L'emanazione di regolamenti di delegificazione in materie di competenza regionale non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, né produce effetti di vincolo per i legislatori regionali. L'atto impugnato si rivela pertanto inidoneo a ledere le competenze delle Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara la inammissibilità del conflitto.