Sentenza n.86 - deposito 12 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 21 stabilisce che la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e determinano i materiali impiegati e le tecniche produttive da utilizzare per ciascuna delle lavorazioni artigianali affinché le imprese che rispettino tali dettami abbiano il diritto di avvalersi del marchio di origine e qualità “MEA-Marche Eccellenza Artigiana”. La Giunta definisce inoltre la forma e le caratteristiche estetiche del marchio e vigila sulla corretta applicazione dei disciplinari.



Motivi di censura

La disposizione viola l'art. 117, primo comma, Cost., per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione delle merci (artt. da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione, all'esportazione e qualsiasi altra misura di effetto equivalente, quale l'istituzione di un marchio di origine e qualità da parte di una Regione.

Viola anche l'art. 120, primo comma, Cost., in quanto ostacola il libero scambio delle merci anche all'interno del mercato nazionale, poiché i consumatori sarebbero attratti dal marchio legato ad una specifica Regione rispetto alle merci provenienti da altre Regioni.



Decisione della Corte

Questione fondata

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura ad effetto equivalente a restrizioni quantitative”. La disposizione in esame, introducendo un marchio “di origine e di qualità”, mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone appunto l'origine e la qualità, producendo effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2 prescrive i requisiti specifici che i cittadini non comunitari devono possedere qualora vogliano esercitare, saltuariamente o stabilmente, la professione di maestro di sci nel territorio regionale.



Motivi di censura

La disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost. perché in contrasto con il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali.

Il riconoscimento di titoli professionali posseduti da cittadini non appartenenti agli Stati membri è disciplinata dalla normativa statale, che individua nell'Autorità statale vigilante (l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) l'organo nazionale competente.



Decisione della Corte

Cessata la materia del contendere

Successivamente alla deposizione del ricorso, è entrata in vigore la l.r. 13/2011 che, all'art. 7, ha sostituito integralmente la disposizione censurata.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21 della l.r. Marche 7/2011; la cessazione della materia del contendere relativamente all'articolo 2.