Sentenza n.85 - deposito 12 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4, comma 1, sancisce il divieto di rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola, di impianti di produzione di energia alimentati a biomassa, a biogas e bioliquidi superiori a una determinata potenza elettrica e di picco.



Motivi di censura

Il limite posto alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale si pone in contrasto con la normativa internazionale e con quella comunitaria, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, e anche, in violazione della competenza concorrente statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.), con l'art. 12, comma 10, del d. lgs. 387/2003, secondo cui le Regioni possono individuare aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili solo in presenza di determinate condizioni.

Vietando il rilascio di autorizzazioni, la disposizione viola anche l'art. 41 Cost. e il principio di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 79/1999.



Decisione della Corte

Questione fondata

Vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, la disposizione contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 15 prevede, tra l'altro, che nei casi di emergenza di protezione civile per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992[1], il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale (comma 1); per consentire il coordinamento e l'adozione dei medesimi interventi e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci, i presidenti delle comunità montane e le province forniscono alle sale operative di competenza tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie (comma 2).



Motivi di censura

La disposizione viola la competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poichè, assegnando al presidente della provincia la generale competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si pone in contrasto con i principi fondamentali previsti dalla normativa nazionale che assegna al prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e l'attribuzione delle funzioni relative alle attività tecnico-operative.

Inoltre, mancando di circoscrivere il potere di intervento del presidente della provincia ai compiti e alle funzioni di sua spettanza, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia dei determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione invade la competenza statale in quanto configura, negli eventi descritti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992, la competenza del presidente della provincia in termini ampi e generali, arrivando a comprendere anche le attribuzioni riservate al prefetto dalla normativa statale.







[1] La disposizione si riferisce agli “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”.





 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 15, commi 1 e 2, della l.r. Veneto 7/2011, nella parte in cui prevede che il presidente della provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992.