Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011 promosso dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
Contenuto delle disposizioni impugnate
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011 conferma la sentenza del TAR Campania n. 1985/2011, che ha annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale 136 del 16 luglio 2010 di nomina di un assessore regionale.
Motivi di censura
La sentenza del Consiglio di Stato viola l'art. 122, quinto comma, Cost., in forza del quale il Presidente della Giunta regionale nomina gli assessori: tale atto riveste natura politica, quindi, per risalente tradizione giuridica, dovrebbe essere sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale. La pronuncia dell'organo giurisdizionale ha leso i poteri assegnati dalla Costituzione al Presidente della Giunta regionale.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La Regione ha denunciato semplici errores in iudicando riguardanti l'interpretazione dello statuto regionale, sollevando un conflitto di attribuzioni che si risolve in un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo, e non ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato.
In relazione all'assunto per cui nell'ordinamento esistono aree che, in quanto espressive di attività politica, sarebbero insindacabili da parte del giudice, ricorda che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo. Lo statuto della Regione Campania stabilisce alcuni vincoli di carattere generale alla nomina degli assessori, che deve avvenire “nel pieno rispetto del principio di un'equilibrata presenza di donne e uomini” (art. 46, comma 3). L'atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica.
Il conflitto proposto dalla Regione si risolve in un problema di corretta individuazione della natura e della portata dei vincoli stabiliti dall'art. 46 dello statuto, problema che rientra nelle funzioni dell'autorità giudiziaria e che la Corte non è chiamata a sindacare in sede di conflitto di attribuzioni.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile il proposto ricorso per conflitto di attribuzione.