Sentenza n.79 - deposito 5 2012

Servizio sanitario regionale - gestioni liquidatorie


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata ha aggiunto l'art. 6-bis alla l.r. 12/2008, sul riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale, prevedendo che i direttori generali delle Aziende sanitarie locali di Potenza e Matera, che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali delle rispettive Province, possono utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni.



Motivi di censura

Non assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle disciolte USL ed attività poste in essere dalle ASL, la disposizione grava queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione, in violazione dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della l. 724/1994, sulla razionalizzazione della finanza pubblica, costituente norma interposta tra l'art. 117, terzo comma, Cost. e la disposizione regionale impugnata. Il meccanismo legislativo introdotto non è in grado di evitare che sulla gestione delle ASL venga ad incidere, direttamente o indirettamente, l'onere dei debiti delle disciolte USL.

La legislazione regionale non può confondere la liquidazione dei pregressi rapporti delle USL con l'ordinaria gestione delle ASL.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il ricorso è fondato con riguardo sia alla formulazione originaria sia a quella risultante dalla modifica apportata dall'art. 18 della l.r. 17/2011, con la quale si specifica che l'utilizzo delle disponibilità finanziarie può avvenire “esclusivamente in anticipazione di cassa” e che l'eventuale anticipazione rimane in capo alla Regione.

Secondo il costante orientamento della Corte in materia di disciplina regionale delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL, il parametro interposto dell'art. 6, comma 1, della l. 724/1994  è da considerare per la finalità perseguita, così da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti e i crediti delle soppresse unità sanitarie locali.

La disposizione impugnata, consentendo ai direttori delle ASL di utilizzare, in anticipazione, le disponibilità finanziarie delle aziende stesse per fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie delle USL disciolte, non realizza la necessaria separazione integrale delle due gestioni.

Le integrazioni introdotte dall'art. 18 della l.r. 17/2011 non eliminano i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6-bis: il meccanismo dell'anticipazione di cassa, comportando il correlato indefettibile rimborso a carico del bilancio regionale, non è sufficiente ad assicurare l'impermeabilità delle due gestioni.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis della l.r. Basilicata 12/2008, sia nel testo originario introdotto dall'art. 1 della l.r. 6/2011, sia in quello modificato dall'art. 18 della l.r. 17/2011.