Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 5, autorizza l'iscrizione di una determinata somma in specifiche unità previsionali di base, stabilendo inoltre che alla copertura finanziaria si fa fronte con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.
Motivi di censura
L'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente al quale la disposizione fa riferimento è ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto dell'anno precedente, in contrasto con la stessa normativa in materia di ordinamento contabile della Regione. Lo stanziamento delle somme risulta pertanto privo della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. e della competenza legislativa statale in materia di ordinamento contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e di determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione di legittimità costituzionale è fondata, anche con riguardo alla formulazione modificata, che presenta gli stessi vizi della formulazione originaria.
I vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato dell'amministrazione negativo o incapiente.
La legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a corredo dello stesso devono individuare con esattezza le ragioni normative dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi di chiarezza e di verificabilità dell'informazione.
Con riguardo alla spesa prevista, non si ricavano da alcuna fonte informativa gli estremi delle disposizioni inerenti allo specifico vincolo.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 6, autorizza l'iscrizione di una determinata somma per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la legge regionale 5/2011, e che si prevedeva di pagare nel corso dell'esercizio 2011. Stabilisce che alla copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per le medesime motivazioni esposte in riferimento all'art. 1, comma 5, relativamente alla copertura finanziaria delle somme iscritte e anche perché, per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 7, autorizza l'iscrizione di una somma per il pagamento dei debiti fuori bilancio; alla copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione. La disposizione è stata poi modificata con riferimento alla misura di autorizzazione della spesa.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per le motivazioni esposte in riferimento all'art. 1, comma 5, relativamente alla copertura finanziaria.
Le modifiche apportate hanno diminuito l'entità complessiva delle poste prive di copertura, lasciando inalterato il problema che ha dato luogo all'impugnazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 8, autorizza l'iscrizione di una somma per “ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ex art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17 – piano decennale – annualità 2011”. Alla copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
In seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 5, della l.r. 14/2011, l'autorizzazione di spesa è stata ridotta rispetto allo stanziamento originario.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per le motivazioni esposte in riferimento all'art. 1, comma 5, relativamente alla copertura finanziaria.
La modifica apportata, diminuendo l'entità complessiva delle poste prive di copertura, lascia inalterato il problema che ha dato luogo all'impugnazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 9, autorizza l'iscrizione di una somma destinata a spese correnti e obbligatorie, prevedendo che la copertura finanziaria sia assicurata con quota parte delle economie di cui al precedente comma.
La disposizione è stata poi modificata dall'art.1 della l.r. 15/2011, il quale ha introdotto modificazioni – in riduzione – nello stato di previsione dell'entrata.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per le motivazioni già esposte con riferimento all'art. 1, comma 5, relativamente alla copertura finanziaria della somma complessiva.
La modifica apportata ha inoltre aggravato la contraddittorietà della disposizione.
Decisione della Corte
Questioni fondate
con riferimento alle censure rivolte all'art. 1, commi 6, 7, 8 e 9, in relazione all'impiego dell'avanzo di amministrazione 2010 al bilancio 2011.
Non è infatti conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost., realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. L'obbligo di copertura avrebbe dovuto essere osservato, attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite.
Neppure l'effetto delle nuove norme regionali sulle disposizioni impugnate è riuscito a sanare il vizio originario.
E' costante orientamento della Corte, in relazione al parametro dell'art. 81, quarto comma, Cost., che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.
Il legislatore regionale, calcolando nella quantificazione preventiva un avanzo presunto ed – in quanto tale – giuridicamente inesistente, ha ampliato in modo illegittimo il ventaglio di spesa autorizzata.
Il legislatore statale vieta tassativamente l'utilizzazione dell'avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell'ente pubblico.
In relazione all'insufficiente stanziamento del fondo per il pagamento dei residui parenti, l'amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti dell'obbligazione passiva. L'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese incidenti sull'esercizio in corso e deve essere perseguito il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite, valutando gli oneri gravanti sui pertinenti diversi esercizi.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5, commi 1 e 2, autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011 per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (Allegato C).
Motivi di censura
Non prevedendo il dettaglio dei capitoli e delle UPB, la disposizione non consente di verificare se la somma derivante dal ricorso al mercato finanziario sia utilizzata effettivamente per finanziare spese di investimento in conformità con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai quali le Regioni devono attenersi.
Inoltre, gli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione non sono quantificati e per il relativo pagamento non vengono indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio annuale di previsione 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013.
La disposizione viola quindi l'art. 81, quarto comma, Cost., per la mancata copertura finanziaria, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
L'art. 5 è poi censurato in relazione all'art. 10, comma 2, ed al pertinente allegato G, ove è allocata la nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni scaturenti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento comprendenti una componente derivata.
Nella nota informativa risulta che per tali oneri e impegni finanziari non sono indicate le relative UPB di pertinenza: tale spesa deve quindi ritenersi priva di copertura finanziaria in violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il sintetico richiamo dell'allegato non garantisce che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi poiché non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate: queste prescrizioni costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici. La mancata dimostrazione del loro rispetto nell'impostazione del bilancio di previsione rende costituzionalmente illegittima la legge regionale.
E' fondata anche la questione inerente alla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 e 10, in riferimento alla nota informativa allegata al bilancio. La salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 81, quarto comma, Cost. risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica. La redazione della nota in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 (nel testo originario della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata sub G, della l.r. Campania 5/2011; dichiara, in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 246, primo periodo, della l.r. 4/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2011 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della l.r. 5/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 21/2011.