Giudizi incidentali di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), promossi dal Tribunale di Palermo
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le norme sono impugnate nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Motivi di censura
La normativa viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione poiché, mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, sostanzia un'ipotesi di incompatibilità alla carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta, alla stregua della legislazione vigente, da chi sia deputato regionale.
Inoltre, la Regione Sicilia, pur nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia elettorale, non può sottrarsi, se non ove ricorrano “condizioni peculiari locali”, all'applicazione dei principi enunciati dalla l. 165/2004, espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i quali la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere o comunque i principi espressi dall'art. 97 Cost. con riguardo all'operato della pubblica amministrazione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le Regioni a statuto speciale devono svolgere l'esercizio del potere legislativo di tipo primario a loro affidato in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e lo statuto. Le disposizioni che concernono la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontrano quindi il limite del rispetto del principio di eguaglianza sancito in materia dall'art. 51 della Costituzione. Pertanto la Regione, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, non può sottrarsi all'applicazione dei principi enunciati dalla l. 165/2004, espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Le disposizioni regionali sono costituzionalmente illegittime in quanto non presentano alcuna ragionevole giustificazione alla mancata previsione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di sindaco o assessore di un comune compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti e la carica di deputato regionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. siciliana 31/1986, in combinato disposto con la l.r. 7/1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.