Sentenza n.17 - deposito 23 2012

Tutela dei beni culturali e ambientali


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” in materia di paesaggio)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 12 specifica, con riferimento ai comuni della Regione che alla data del 6 settembre 1985 risultano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, le tipologie di aree assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali.



Motivi di censura

La normativa regionale amplia illegittimamente l'ambito di applicazione della deroga al regime vincolistico, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale e del paesaggio.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato in attuazione dell'art. 9 Cost.,  prevede una rigorosa tipizzazione di tassative ipotesi vincolistiche e delle relative deroghe.

La normativa regionale opera una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice, attraverso una “assimilazione” fra aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel d. m. 1444/1968, presenterebbero caratteristiche similari rispetto alle prime.

Tale operazione normativa incide direttamente su materia riservata alla legislazione statale (giungendo a prevederne una sostanziale “delegificazione”), rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non, all'inverso, da restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della l.r. Veneto 10/2011.