Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 30, comma 4, stabilisce che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di vigilanza sull'andamento dell'amministrazione regionale, possono convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio.
Motivi di censura
Contrasto con la disciplina statale in materia di segreto d'ufficio, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile e penale, e dell'art. 123 Cost., che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Non viola la competenza esclusiva statale in materia penale la norma regionale che detta una disciplina del segreto d'ufficio, attribuendo alle medesime commissioni il potere di apporre il segreto d'ufficio su fatti, atti o documenti ritenuti non divulgabili di cui siano venute a conoscenza nell'esercizio dei predetti poteri di controllo.
Spetta al legislatore regionale individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del normale funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l'apposizione del segreto d'ufficio e di conseguenza, prevederne le eventuali eccezioni.
Nel momento in cui il legislatore nazionale, in materia di ordinamento penale, pone norme incriminatici, esse possono potenzialmente incidere in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni. Le Regioni hanno quindi il potere di concorrere a precisare, secundum legem, presupposti d'applicazione di norme penali statali e definire elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche incriminate, nell'esercizio delle proprie competenze.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 53, comma 4, dispone che, con riguardo agli enti, aziende ed agenzie regionali, il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale.
Motivi di censura
Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile: l'equiparazione del personale degli enti pubblici non economici a quello regionale genera incertezza sul regime giuridico del medesimo, sottraendo per legge la materia alla contrattazione, in violazione del principio generale dettato sin dalla l. 29/1983, che ha riservato alla contrattazione collettiva per comparti la competenza primaria di regolazione del rapporto di lavoro pubblico. La norma viola anche i limiti posti dall'art. 123 Cost. alla potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria.
Decisione della Corte
Questione non fondata
In base all'art. 117 Cost. e in seguito alla privatizzazione del lavoro pubblico, l'impiego pubblico regionale deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all'ordinamento civile (e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva) e solo per i profili pubblicistico-organizzativi all'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (e quindi alla competenza legislativa residuale regionale).
L'equiparazione del personale degli enti pubblici non economici regionali al personale regionale non comporta la sottrazione per legge di una materia di per sé riservata alla contrattazione collettiva per comparti, posto che anche il rapporto di lavoro del personale regionale è “regolato dalla legge e dai contratti” (art. 52, comma 2, del medesimo testo statutario).
Tale espressa previsione comporta che la norma impugnata non può che essere interpretata nel senso di rinviare, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 67, comma 1, nel regolare i rapporti della Regione con l'Unione europea, prevede che: “La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea”.
Motivi di censura
La disposizione riserva alla Giunta la partecipazione alla formazione degli atti normativi comunitari e alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, laddove l'art. 117, quinto comma, Cost. attribuisce tale competenza alla Regione e quindi a tutti i suoi organi; contrasta anche con l'art. 121, secondo e terzo comma, Cost. in quanto, specie con riferimento alla fase discendente, riserva la competenza alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale, mentre per le attività di natura legislativa e regolamentare la competenza non può che essere del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione impugnata richiama espressamente sia la legge statale recante le norme di procedura, sia la legge comunitaria, statale e regionale, sia gli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, vincolando la Giunta al rispetto di quanto ivi prescritto.
Essa si inserisce inoltre in un contesto normativo che espressamente individua le competenze in materia sia della Giunta sia del Consiglio, al quale sono attribuite le competenze legislative e normative coinvolte, in conformità al riparto delineato dall'art. 121, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise approvato con deliberazione del Consiglio regionale 184/2010.