Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5, comma 6, lettera g), stabilisce che il Direttore generale dell'Autorità idrica pugliese predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto attribuisce al Direttore generale dell'Autorità idrica pugliese una funzione che la normativa statale espressiva della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assegna all'ente statale Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
Decisione della Corte
Cessata la materia del contendere
Dopo la proposizione del ricorso, la disposizione è stata soppressa dal comma 1 dell'art. 2 della l.r. Puglia 27/2011. Poiché nel periodo di vigenza non risulta abbia avuto applicazione, l'abrogazione è ritenuta idonea a superare le censure prospettate.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 1, stabilisce che il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea vigenti nella materia del servizio di interesse economico generale (SIEG), nella quale rientra il servizio pubblico locale (SPL) di rilevanza economica, come il servizio idrico integrato (SII). In base all'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, infatti, il servizio pubblico locale è soggetto alla regola dell'affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l'applicazione di tali regole possa ostacolare la “speciale missione” attribuita al servizio dall'ordinamento giuridico.
La “natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti” della gestione dei SIEG, mediante l'in house providing, “ad aziende pubbliche controllate”, esige che tali eccezionali affidamenti avvengano mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione.
La disposizione denunciata, individuando mediante atto non amministrativo ma legislativo il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale.
Violazione anche delle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, entrambe rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione è costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.
La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene alle materie di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
In base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente o il soggetto che eserciti le competenze delle soppresse AATO e disporre l'attribuzione delle funzioni; non spetta alla legge regionale provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 istituisce l'Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese (AQP)” e prevede il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, costituita con d.lgs. 141/1999.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in quanto, pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l'estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese, la disposizione finisce per privare di qualsiasi funzione quest'ultima, svuotando di efficacia il d.lgs. 141/1999 costituivo della società e comunque incidendo nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale nel cui oggetto sociale rientra la «gestione del ciclo integrato dell'acqua», destinata ad operare (in base al d.lgs. 141/1999) almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale contenuto e della sua attinenza alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 9, comma 1, prevede che il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico di quest'ultima.
Motivi di censura
La disposizione viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione perché consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell'AQP, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. rispetto ad altri possibili aspiranti; non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza e si pone in contrasto con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico; viola inoltre l'art. 117, terzo comma, Cost., perché in contrasto con il d.l. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. 102/2009, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, la s.p.a. Acquedotto pugliese, nell'organico di un soggetto pubblico regionale, l'Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale devono conformarsi le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nel caso specifico, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice, risolvendosi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, con violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della l.r. Puglia 11/2011; cessata la materia del contendere riguardo all'art. 5, comma 6, lettera g), della l.r. 9/2011.