Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002) promossi dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 30 della l. 448/2002 (sull'attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dispone la possibilità, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di avvalersi di Italia Lavoro spa per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego e inoltre che lo stesso Ministero assegni direttamente a Italia lavoro spa funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
Motivi del ricorso
La disposizione viola la competenza regionale in quanto incide su materia che l'art. 117 della Costituzione affida alla potestà legislativa residuale delle Regioni; anche a volerla considerare rientrante nella potestà legislativa concorrente “tutela e sicurezza del lavoro”, eccederebbe l'ambito dei principi fondamentali; è anche violato l'art. 118, perché l'attribuzione delle funzioni amministrative concernenti la promozione di politiche attive del lavoro ad una struttura ministeriale, e in particolare a Italia lavoro spa, determina una violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Decisione della Corte
La Corte ripercorre l'evoluzione normativa di Italia lavoro spa, a partire dalla direttiva istitutiva del Presidente del Consiglio 13 maggio 1997 che le attribuiva i compiti già svolti dalla GEPI spa in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella l. 28 novembre 1996, n. 608) e altri specificati dall'art. 2 della stessa direttiva. Dal quadro normativo, risulta che Italia lavoro spa è una speciale società per azioni a capitale interamente pubblico: la partecipazione azionaria nella società è interamente detenuta dal Ministero del tesoro, il quale esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I compiti della società sono definiti dalla normativa, quindi non disponibili, e consistono nella prestazione di servizi finalizzati alla promozione dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alla situazioni svantaggiate. La disciplina introdotta dalla disposizione impugnata si basa sull'art. 117, comma secondo, lettera g), che fa riferimento alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”. La forma di spa non vale ad escluderla dall'ambito di applicazione della norma costituzionale, considerando la totale partecipazione azionaria del Ministero del tesoro, i poteri di indirizzo spettanti ad organi di Governo, la predeterminazione eteronoma di compiti e funzioni pubbliche. Non sussiste violazione dell'art. 118, in quanto il Ministro può attribuire ad Italia lavoro spa esclusivamente compiti di competenza dello Stato e non funzioni di spettanza regionale. Qualora i provvedimenti ministeriali attribuissero a Italia spa funzioni esorbitanti quelle statali consentite dall'art. 118, saranno quei provvedimenti a risultare concretamente lesivi delle attribuzioni delle Regioni che potranno quindi far valere le proprie ragioni.
Dichiarazione:
Ritiene non fondata la questione.